Concordato ecclesiastico
Concordato ecclesiastico
Convenzione internazionale, stipulata tra la S. Sede, in veste di soggetto di diritto internazionale, e singoli Stati per provvedere alla regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un determinato Paese.
Il (—) obbliga solo le parti internazionali contraenti.
Per i fedeli esso diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione dello stesso negli Acta Apostolica Sedis; per i cittadini dello Stato stipulante diventa obbligatorio solo quando il (—) viene trasferito nelle leggi dello Stato.
Tra i concordati di maggiore rilevanza storica: quello di Worms (1122), stipulato tra papa Callisto II (1119-1124) ed Enrico V (1106-1125), che pose fine alla lotta per le investiture [vedi Investiture (lotta per le)] tra i papi e gli imperatori. In virtù di esso si stabilì che i pontefici e i vescovi dovevano essere eletti secondo le norme ecclesiastiche e che solo in Germania a tali elezioni avrebbe potuto assistere un rappresentante dell’impero. L’imperatore avrebbe potuto investire di un feudo un vescovo o un ecclesiastico, ma solo dopo la regolare elezione e consacrazione del pontefice. La Chiesa, dal suo canto, riconosceva i diritti assunti dall’imperatore sugli ecclesiastici, ai quali fosse stata conferita un’investitura feudale. Con il (—) di Costanza (1418) e quello di Francoforte (1446) la Chiesa tentò di arginare le tendenze centrifughe di alcuni episcopati nazionali.
Il (—) del 1801 tra il Primo Console Napoleone [vedi Bonaparte Napoleone] e Pio VII (1829-1830) compose il profondo dissidio generato tra il governo francese e la S. Sede [vedi Costituzione civile del clero].
L’Italia ha stipulato con la S. Sede il concordato dell’11-2-1929 (cd. Patti Lateranensi [vedi Lateranensi (Patti)]), modificato e sostanzialmente innovato con l’accordo del 18-2-1984. In virtù di quest’ultimo si sancisce la posizione di reciproca indipendenza e sovranità dei contraenti; l’assunzione di una posizione agnostica dello Stato nei confronti della religione cattolica, che cessa di essere considerata religione ufficiale dello Stato; il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico; l’introduzione, in luogo del finanziamento diretto dello Stato alla Chiesa, di un sistema che prevede il sostentamento di questa attraverso contributi volontari, versati dai fedeli all’atto della dichiarazione dei redditi.
Convenzione internazionale, stipulata tra la S. Sede, in veste di soggetto di diritto internazionale, e singoli Stati per provvedere alla regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un determinato Paese.
Il (—) obbliga solo le parti internazionali contraenti.
Per i fedeli esso diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione dello stesso negli Acta Apostolica Sedis; per i cittadini dello Stato stipulante diventa obbligatorio solo quando il (—) viene trasferito nelle leggi dello Stato.
Tra i concordati di maggiore rilevanza storica: quello di Worms (1122), stipulato tra papa Callisto II (1119-1124) ed Enrico V (1106-1125), che pose fine alla lotta per le investiture [vedi Investiture (lotta per le)] tra i papi e gli imperatori. In virtù di esso si stabilì che i pontefici e i vescovi dovevano essere eletti secondo le norme ecclesiastiche e che solo in Germania a tali elezioni avrebbe potuto assistere un rappresentante dell’impero. L’imperatore avrebbe potuto investire di un feudo un vescovo o un ecclesiastico, ma solo dopo la regolare elezione e consacrazione del pontefice. La Chiesa, dal suo canto, riconosceva i diritti assunti dall’imperatore sugli ecclesiastici, ai quali fosse stata conferita un’investitura feudale. Con il (—) di Costanza (1418) e quello di Francoforte (1446) la Chiesa tentò di arginare le tendenze centrifughe di alcuni episcopati nazionali.
Il (—) del 1801 tra il Primo Console Napoleone [vedi Bonaparte Napoleone] e Pio VII (1829-1830) compose il profondo dissidio generato tra il governo francese e la S. Sede [vedi Costituzione civile del clero].
L’Italia ha stipulato con la S. Sede il concordato dell’11-2-1929 (cd. Patti Lateranensi [vedi Lateranensi (Patti)]), modificato e sostanzialmente innovato con l’accordo del 18-2-1984. In virtù di quest’ultimo si sancisce la posizione di reciproca indipendenza e sovranità dei contraenti; l’assunzione di una posizione agnostica dello Stato nei confronti della religione cattolica, che cessa di essere considerata religione ufficiale dello Stato; il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico; l’introduzione, in luogo del finanziamento diretto dello Stato alla Chiesa, di un sistema che prevede il sostentamento di questa attraverso contributi volontari, versati dai fedeli all’atto della dichiarazione dei redditi.