Concilio ecumenico
Concilio ecumenico
Adunanza di vescovi della Chiesa cattolica, al fine di esaminare e discutere questioni dogmatiche e religiose di grande importanza.
È detto (—) o universale perché vi partecipano tutti i vescovi della Terra e il papa (o un suo legato); esistono anche concilii plenari (o nazionali) e concilii provinciali (o locali).
Le norme approvate dal (—) sono dette canoni [vedi Canone].
Il primo (—) si tenne a Nicea, in Bitinia (Asia Minore), nel 325, in cui fu affermata la duplice natura, divina e umana, di Cristo, in opposizione alla dottrina formulata da Ario [vedi Arianesimo]; quello di Efeso (Asia Minore) nel 431 contro Nestorio, di Calcedonia nel 451, in cui fu definito il dogma della natura umana e divina di Cristo e quello di Trento [vedi Concilio di Trento].
Nel (—) vaticano del 1854 fu sancito il dogma dell’Immacolata Concezione ed in quello del 1869 il dogma dell’infallibilità del papa [vedi Infallibilità del papa (dogma della)].
Hanno il diritto-dovere di partecipare al (—), con voto, tutti e soltanto i vescovi membri del collegio episcopale. L’autorità suprema della Chiesa può convocare per il (—) anche altri soggetti che non siano insigniti della dignità episcopale (ad esempio, superiori di ordini religiosi) determinandone le modalità di partecipazione.
Spetta unicamente al romano pontefice:
— convocare il (—);
— presiederlo personalmente o tramite un delegato;
— stabilirne l’ordine del giorno e il regolamento dei lavori (i padri conciliari possono aggiungere altri argomenti da trattare, ma solo con l’approvazione del pontefice);
— trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo;
— approvarne i decreti.
Il (—) ha potestà legislativa su tutta la Chiesa ma i suoi decreti acquistano forza obbligatoria solo se approvati dal Sommo Pontefice congiuntamente ai padri Conciliari e debitamente promulgati.
Adunanza di vescovi della Chiesa cattolica, al fine di esaminare e discutere questioni dogmatiche e religiose di grande importanza.
È detto (—) o universale perché vi partecipano tutti i vescovi della Terra e il papa (o un suo legato); esistono anche concilii plenari (o nazionali) e concilii provinciali (o locali).
Le norme approvate dal (—) sono dette canoni [vedi Canone].
Il primo (—) si tenne a Nicea, in Bitinia (Asia Minore), nel 325, in cui fu affermata la duplice natura, divina e umana, di Cristo, in opposizione alla dottrina formulata da Ario [vedi Arianesimo]; quello di Efeso (Asia Minore) nel 431 contro Nestorio, di Calcedonia nel 451, in cui fu definito il dogma della natura umana e divina di Cristo e quello di Trento [vedi Concilio di Trento].
Nel (—) vaticano del 1854 fu sancito il dogma dell’Immacolata Concezione ed in quello del 1869 il dogma dell’infallibilità del papa [vedi Infallibilità del papa (dogma della)].
Hanno il diritto-dovere di partecipare al (—), con voto, tutti e soltanto i vescovi membri del collegio episcopale. L’autorità suprema della Chiesa può convocare per il (—) anche altri soggetti che non siano insigniti della dignità episcopale (ad esempio, superiori di ordini religiosi) determinandone le modalità di partecipazione.
Spetta unicamente al romano pontefice:
— convocare il (—);
— presiederlo personalmente o tramite un delegato;
— stabilirne l’ordine del giorno e il regolamento dei lavori (i padri conciliari possono aggiungere altri argomenti da trattare, ma solo con l’approvazione del pontefice);
— trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo;
— approvarne i decreti.
Il (—) ha potestà legislativa su tutta la Chiesa ma i suoi decreti acquistano forza obbligatoria solo se approvati dal Sommo Pontefice congiuntamente ai padri Conciliari e debitamente promulgati.