Common Law

Common Law (d. comp.)

Termine che assume diversi significati a seconda delle espressioni cui viene contrapposto.
In una prima accezione (—), contrapposto a Civil Law [vedi], indica l’intero ordinamento giuridico proprio della Gran Bretagna (Scozia esclusa), di quegli Stati in cui il diritto inglese si è esteso (ad esempio, Malesia, Birmania e Nuova Zelanda) e di quesi Paesi (ad esempio, gli Stati Uniti) il cui ordinamento deriva e si riconnette a quello inglese. In una tale accezione, i termini di (—) e di diritto angloamericano sono utilizzati come sinonimi.
In un significato più ristretto, (—) indica quella parte del diritto inglese sviluppatosi a base giurisprudenziale ed elaborato dalle tre classiche corti di Westminster, ossia la Corte del Consiglio Reale (King’s Bench) [vedi Court of King’s Bench], la Corte dello Scacchiere [vedi Court of Exchequer] e la Corte delle Udienze comuni [vedi Court of Common Pleas]. In tale significato, il termine (—) si contrappone ad Equity [vedi], ossia a quel complesso di norme di giustizia discrezionale elaborato dalla Corte di Cancelleria [vedi Court of Chancery].
Infine, in una terza accezione (—), in contrapposizione a Statute Law, indica quella parte dell’ordinamento inglese e di tipo inglese non emanato da un organo legislativo particolare, ma creato dai giudici quale diritto non scritto.
L’origine della (—), intesa nel suo significato più ampio di diritto angloamericano risale al 1066, anno della conquista normanna, quando Guglielmo il Conquistatore contrappose alle consuetudini locali un diritto centralizzato, elaborato dalle suddette tre corti londinesi. La Corte dello Scacchiere, sorta nella prima metà del secolo XII, fu creata con competenze in materia demaniale e fiscale; la Corte delle Udienze comuni, sorta nel 1178 era competente sulla generalità delle controversie insorte tra privati; la Corte del Consiglio Reale era competente sulle questioni civili e penali di particolare gravità. L’attività procedurale delle tre corti regie diede luogo alla formazione di un diritto centralizzato, destinato ad imporsi rapidamente nei riguardi della giurisdizione locale e feudale.
Il meccanismo procedurale dinanzi ad una delle corti londinesi veniva messo in moto attraveso il sistema dei writs [vedi]. Questi erano ordini che il re, su richiesta (e dietro esborso di denaro) della parte che non avesse ottenuto soddisfazione della lite portata dinanzi al giudice locale (sceriffo o lord), indirizzava al giudice locale medesimo, affinché questi provvedesse secondo giustizia. Nell’ipotesi di inottemperanza al writ, l’alternativa era l’instaurazione del procedimento dinanzi alla corte londinese.
Ad ogni tipo di pretesa corrispondeva un particolare writ, per cui era onere della parte quello di prestare attenzione nel chiedere la forma di writ particolarmente adatta alla propria pretesa.
Tra i vari tipi di writ uno dei più importanti era il writ of rights, in base al quale si ordinava al giudice locale di accogliere il reclamo presentato dal possessore a pieno titolo di un fondo, concessogli da un barone, contro colui che lo avesse occupato senza diritto. L’alternativa, in caso d’inosservanza, era il trasferimento della lite dinanzi allo sceriffo regio.
Altro importante tipo di writ era il precipe quod reddat, ugualmente utilizzabile per ingiungere al convenuto la restituzione di un fondo conteso: in caso di inottemperanza, egli avrebbe dovuto comparire dinanzi alla Corte delle udienze comuni.
Infine, il writ precipe intimava al convenuto l’immediato pagamento della somma di denaro debitoria, già determinata nel suo ammontare, con l’avvertenza che in caso di inosservanza egli avrebbe dovuto comparire dinanzi alla magistratura regia.
La graduale ma costante tipizzazione dei writs condusse ad una loro generalizzata utilizzazione, che determinò il carattere della (—) quale diritto di elaborazione giurisprudenziale, avulso da interventi legislativi. In tal modo si ebbe la creazione di un diritto effettuata dai magistrati sulla base di un sistema del precedente, ossia poggiato su una decisione emanata per una controversia già risolta e utilizzabile in maniera vincolante come modello per analoghi casi successivi [vedi Stare decisis (principio dello)].
A partire dal secolo XVI le decisioni più importanti della giurisprudenza londinese vennero riunite in raccolte (Reports) che vennero utilizzate dai giudici come utile strumento per adeguare le decisioni precedenti alle singole fattispecie concrete.
L’ordinamento giuridico inglese si presenta con caratteri molto diversi dal diritto comune [vedi]. Quest’ultimo, pur avendo anch’esso origini giurisprudenziali, ebbe come punto di riferimento normativo e di elaborazione dottrinale il Corpus iuris civilis [vedi]. Le opposizioni delle corti di Westminster alla penetrazione del diritto romano fu dovuta soprattutto alla strumentalizzazione politica, attuata dalla monarchia inglese nei confronti del Parlamento.
Attualmente la magistratura londinese è strutturata in modo tale che alle precedenti Corti viene sostituita un’Alta Corte di giustizia (High Court of Justice), che giudica in primo grado e si divide in Cancelleria (Chancery), Famiglia (Family), Divisione del Consiglio della Regina (Queen’s Bench Division). In secondo grado vi è una Corte di Appello (Court of Appeal) le cui sentenze sono impugnabili con ricorso alla Camera dei Lords [vedi].