Commentatori
Commentatori
Giuristi dei secoli XIV e XV, che espressero attraverso la forma letteraria del commento la loro attività scientifica. Tale forma letteraria si esplicava innanzitutto attraverso la lettura del testo normativo, il quale veniva poi analizzato nei suoi elementi costitutivi; faceva seguito una enunciazione riassuntiva, con l’indicazione a titolo esemplificativo di alcuni casi pratici. Infine, esposte le osservazioni di maggiore rilievo, venivano affrontate tutte le problematiche che potevano sorgere. Attraverso questa tecnica interpretativa il giurista aveva la possibilità di cogliere la ratio ispiratrice della norma, che poteva essere applicata anche a fattispecie diverse da quella originariamente prevista dalla norma stessa.
Le prime applicazioni di tale tecnica esegetica furono sperimentate in Francia, ove gli sforzi dei giuristi della Scuola di Orléans [vedi Jacques de Révigny; Pierre de Belleperche] furono diretti soprattutto ad avvalorare e giustificare la politica assolutistica della monarchia e a teorizzare l’indipendenza del monarca nei confronti dell’imperatore.
Gli studiosi del diritto sono concordi nel ritenere che non vi sia stata una netta cesura tra l’attività dei (—) e quella dei Glossatori [vedi] anche se, tuttavia, diverse furono le modalità di esposizione e di insegnamento del diritto romano ed, in genere, diverso fu l’atteggiamento mentale assunto dai (—) nei confronti del Corpus iuris civilis [vedi], che diede prevalenza ad un inquadramento logico-sistematico e non meramente interpretativo della materia giuridica. Inoltre, i testi giustinianei furono, sia pure nel rispetto di un rigore formale, studiati con una maggiore libertà interpretativa.
L’attività scientifica dei (—) era finalizzata alla costruzione di princìpi giuridici da applicare per la risoluzione di casi pratici: sollecitati dalla situazione politica e sociale del loro tempo, caratterizzata da un estremo particolarismo, essi non tentarono di costringere la realtà entro gli schemi del Corpus iuris (come, invece, fecero i Glossatori), ma cercarono di adeguare quest’ultimo alle mutevoli esigenze della prassi, con la conseguenza che la loro elaborazione dottrinale divenne una vera e propria tecnica di creazione di diritto nuovo.
Mentre la finalità precipua dei Glossatori era quella di realizzare, attraverso la costruzione di un ordine armonico, l’unificazione del diritto, i (—), di fronte a molteplici realtà politiche tra loro confliggenti (Signorie, Principati, Monarchie) si trovarono ad affrontare il problema principale di conciliare il ius commune [vedi diritto comune] con i sempre più numerosi iura propria [vedi ius proprium] e a dare una giustificazione legittima del signore nel panorama della comunità internazionale. Il giurista del commento, a differenza del glossatore, si ritenne sempre autorizzato ad accertare, volta per volta, fino a quale punto il diritto romano potesse essere adattato alle fattispecie concrete e fino a quale punto queste ultime potessero essere autonomamente disciplinate. Il commentatore era sempre molto attento agli aspetti della vita di ogni giorno ed in caso di conflitto tra la legge antica e la realtà concreta, era sempre la prima a piegarsi nei confronti di quest’ultima.
Dal XIV al XV secolo, in risposta alle esigenze pratico-formalistiche dei nuovi tempi, fiorì un nuovo genere letterario, quello del trattato [vedi tractatus], adatto alle esigenze quotidiane. Diversamente da quanto era avvenuto per i Glossatori, la cui individualità personale si era stemperata nell’autorità della Glossa accursiana [vedi], i (—) conservarono individualmente la capacità di incidere sula formazione del diritto, soprattutto attraverso una fiorente attività consultiva [vedi Consilia].
Il periodo sostanzialmente più creativo della scuola del commento vide l’affermarsi di grandissime personalità, in grado di dominare la storia giuridica di tutti i tempi: Cino Sighibuldi da Pistoia [vedi], Bartolo da Sassoferrato [vedi], Baldo degli Ubaldi [vedi], Giason del Maino [vedi], Filippo Decio [vedi Decio Filippo], Giovanni d’Andrea [vedi] e Niccolò de’ Tedeschi [vedi].
All’immane lavoro interpretativo dei (—) e all’affermarsi delle loro dottrine nella prassi è legato il sorgere dei fenomeni della communis opinio [vedi], cui si fece riferimento nella risoluzione di casi controversi, e del bartolismo [vedi].
Giuristi dei secoli XIV e XV, che espressero attraverso la forma letteraria del commento la loro attività scientifica. Tale forma letteraria si esplicava innanzitutto attraverso la lettura del testo normativo, il quale veniva poi analizzato nei suoi elementi costitutivi; faceva seguito una enunciazione riassuntiva, con l’indicazione a titolo esemplificativo di alcuni casi pratici. Infine, esposte le osservazioni di maggiore rilievo, venivano affrontate tutte le problematiche che potevano sorgere. Attraverso questa tecnica interpretativa il giurista aveva la possibilità di cogliere la ratio ispiratrice della norma, che poteva essere applicata anche a fattispecie diverse da quella originariamente prevista dalla norma stessa.
Le prime applicazioni di tale tecnica esegetica furono sperimentate in Francia, ove gli sforzi dei giuristi della Scuola di Orléans [vedi Jacques de Révigny; Pierre de Belleperche] furono diretti soprattutto ad avvalorare e giustificare la politica assolutistica della monarchia e a teorizzare l’indipendenza del monarca nei confronti dell’imperatore.
Gli studiosi del diritto sono concordi nel ritenere che non vi sia stata una netta cesura tra l’attività dei (—) e quella dei Glossatori [vedi] anche se, tuttavia, diverse furono le modalità di esposizione e di insegnamento del diritto romano ed, in genere, diverso fu l’atteggiamento mentale assunto dai (—) nei confronti del Corpus iuris civilis [vedi], che diede prevalenza ad un inquadramento logico-sistematico e non meramente interpretativo della materia giuridica. Inoltre, i testi giustinianei furono, sia pure nel rispetto di un rigore formale, studiati con una maggiore libertà interpretativa.
L’attività scientifica dei (—) era finalizzata alla costruzione di princìpi giuridici da applicare per la risoluzione di casi pratici: sollecitati dalla situazione politica e sociale del loro tempo, caratterizzata da un estremo particolarismo, essi non tentarono di costringere la realtà entro gli schemi del Corpus iuris (come, invece, fecero i Glossatori), ma cercarono di adeguare quest’ultimo alle mutevoli esigenze della prassi, con la conseguenza che la loro elaborazione dottrinale divenne una vera e propria tecnica di creazione di diritto nuovo.
Mentre la finalità precipua dei Glossatori era quella di realizzare, attraverso la costruzione di un ordine armonico, l’unificazione del diritto, i (—), di fronte a molteplici realtà politiche tra loro confliggenti (Signorie, Principati, Monarchie) si trovarono ad affrontare il problema principale di conciliare il ius commune [vedi diritto comune] con i sempre più numerosi iura propria [vedi ius proprium] e a dare una giustificazione legittima del signore nel panorama della comunità internazionale. Il giurista del commento, a differenza del glossatore, si ritenne sempre autorizzato ad accertare, volta per volta, fino a quale punto il diritto romano potesse essere adattato alle fattispecie concrete e fino a quale punto queste ultime potessero essere autonomamente disciplinate. Il commentatore era sempre molto attento agli aspetti della vita di ogni giorno ed in caso di conflitto tra la legge antica e la realtà concreta, era sempre la prima a piegarsi nei confronti di quest’ultima.
Dal XIV al XV secolo, in risposta alle esigenze pratico-formalistiche dei nuovi tempi, fiorì un nuovo genere letterario, quello del trattato [vedi tractatus], adatto alle esigenze quotidiane. Diversamente da quanto era avvenuto per i Glossatori, la cui individualità personale si era stemperata nell’autorità della Glossa accursiana [vedi], i (—) conservarono individualmente la capacità di incidere sula formazione del diritto, soprattutto attraverso una fiorente attività consultiva [vedi Consilia].
Il periodo sostanzialmente più creativo della scuola del commento vide l’affermarsi di grandissime personalità, in grado di dominare la storia giuridica di tutti i tempi: Cino Sighibuldi da Pistoia [vedi], Bartolo da Sassoferrato [vedi], Baldo degli Ubaldi [vedi], Giason del Maino [vedi], Filippo Decio [vedi Decio Filippo], Giovanni d’Andrea [vedi] e Niccolò de’ Tedeschi [vedi].
All’immane lavoro interpretativo dei (—) e all’affermarsi delle loro dottrine nella prassi è legato il sorgere dei fenomeni della communis opinio [vedi], cui si fece riferimento nella risoluzione di casi controversi, e del bartolismo [vedi].