Colonato
Colonato
È la condizione dei contadini (coloni), vincolati al fondo coltivato per nascita o in virtù di un contratto perpetuo, spesso vecchio di molte generazioni.
Nel medioevo tale condizione era molto dura e simile alla servitù, tant’è che i coloni venivano denominati servi della gleba. Il loro status talvolta era assimilato a quello degli affrancati [vedi Affrancato] o a coloro che compivano una obnoxiatio [vedi]
Tali coloni si incontravano spesso nei latifondi della Gallia e della Chiesa, mentre le leggi barbariche non ne fanno menzione. Ad essi il padrone affidava la coltivazione di quella parte di latifondo (pars massaricia) che non poteva essere coltivata col lavoro degli schiavi (pars dominica).
I coloni dovevano al loro padrone particolari servigi [vedi Corvée], dei canoni in natura, stabiliti da clausole contrattuali o dalle consuetudini locali ed una capitazione di quattro denari. Essi godevano dei diritti familiari, potevano contrarre matrimonio e disporre di un patrimonio personale (peculium) che, tuttavia, non poteva essere alienato senza il consenso del padrone. In caso di controversie i coloni erano legittimati ad adire il giudice ordinario.
I coloni non potevano abbandonare il fondo coltivato, non potevano intraprendere la carriera militare, né fare parte del clero.
È la condizione dei contadini (coloni), vincolati al fondo coltivato per nascita o in virtù di un contratto perpetuo, spesso vecchio di molte generazioni.
Nel medioevo tale condizione era molto dura e simile alla servitù, tant’è che i coloni venivano denominati servi della gleba. Il loro status talvolta era assimilato a quello degli affrancati [vedi Affrancato] o a coloro che compivano una obnoxiatio [vedi]
Tali coloni si incontravano spesso nei latifondi della Gallia e della Chiesa, mentre le leggi barbariche non ne fanno menzione. Ad essi il padrone affidava la coltivazione di quella parte di latifondo (pars massaricia) che non poteva essere coltivata col lavoro degli schiavi (pars dominica).
I coloni dovevano al loro padrone particolari servigi [vedi Corvée], dei canoni in natura, stabiliti da clausole contrattuali o dalle consuetudini locali ed una capitazione di quattro denari. Essi godevano dei diritti familiari, potevano contrarre matrimonio e disporre di un patrimonio personale (peculium) che, tuttavia, non poteva essere alienato senza il consenso del padrone. In caso di controversie i coloni erano legittimati ad adire il giudice ordinario.
I coloni non potevano abbandonare il fondo coltivato, non potevano intraprendere la carriera militare, né fare parte del clero.