Codice di procedura penale del 1913
Codice di procedura penale del 1913
Rifacimento del codice di procedura penale del 1865 [vedi].
Il lavoro di redazione fu affidato ad una commissione nominata con R.D. 3 ottobre 1898 e inizialmente procedette a rilento. Nel 1905 e nel 1911 si ebbero due progetti dai quali, una volta esaminati e riveduti da commissioni parlamentari e di coordinamento, scaturì il testo definitivo, pubblicato il 1° marzo 1913 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1914.
Il (—) era diviso in quattro libri (disposizioni generali, istruzione, giudizio, esecuzione e procedimenti speciali) ed era costituito da 653 articoli. Rispetto al codice del 1865, vi era un aumento della competenza del pretore, la distinzione tra istruzione formale e sommaria, un coordinamento più rigoroso tra azione civile e penale, la limitazione del numero dei difensori, l’intervento della difesa nei principali atti istruttori, la deliberazione del verdetto dei giurati in udienza.
Leggi complementari al (—) erano i RR.DD. 5 ottobre 1913, nn. 1176, 1177 e 1178, contenente le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie, le disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice e le norme regolamentari per il casellario giudiziale [vedi].
Rifacimento del codice di procedura penale del 1865 [vedi].
Il lavoro di redazione fu affidato ad una commissione nominata con R.D. 3 ottobre 1898 e inizialmente procedette a rilento. Nel 1905 e nel 1911 si ebbero due progetti dai quali, una volta esaminati e riveduti da commissioni parlamentari e di coordinamento, scaturì il testo definitivo, pubblicato il 1° marzo 1913 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1914.
Il (—) era diviso in quattro libri (disposizioni generali, istruzione, giudizio, esecuzione e procedimenti speciali) ed era costituito da 653 articoli. Rispetto al codice del 1865, vi era un aumento della competenza del pretore, la distinzione tra istruzione formale e sommaria, un coordinamento più rigoroso tra azione civile e penale, la limitazione del numero dei difensori, l’intervento della difesa nei principali atti istruttori, la deliberazione del verdetto dei giurati in udienza.
Leggi complementari al (—) erano i RR.DD. 5 ottobre 1913, nn. 1176, 1177 e 1178, contenente le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie, le disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice e le norme regolamentari per il casellario giudiziale [vedi].