Codice penale del 1930
Codice penale del 1930
Denominato Codice Rocco dal nome del ministro guardasigilli dell’epoca. Venne pubblicato con R.D.del 19 ottobre1930, entrò in vigore il 1° luglio 1931 ed è tuttora vigente. L’originario progetto (Ferri) si contrapponeva nettamente al precedente codice Zanardelli [vedi Codice penale del 1889]: quest’ultimo liberale e garantista, il primo fortemente repressivo delle libertà fondamentali, al punto che, in nome del dogma della difesa della società, finì anche col perseguire duramente comportamenti di un modesto disvalore, parificando, ad esempio, il tentativo al reato effettivamente commesso, confondendo pene e misure di sicurezza ed anticipando notevolmente la rilevanza della soglia penale.
Segni di tale involuzione sono la reintroduzione della pena di morte per la repressione dei delitti politici, la punibilità dei reati di opinione e l’introduzione del confino di polizia, misura di carattere solo preventivo.
Il (—), pur essendo preceduto da un siffatto progetto, ebbe comunque l’autorevolezza di discostarsene sensibilmente e, contrariamente alle aspettative, di presentare un contenuto di maggiore apertura nel quale finirono per convergere influssi di varie tendenze, in una sorta di continuità con il codice Zanardelli, anch’esso frutto di una complessa elaborazione dottrinaria. Ciò spiega anche perché la struttura rimase sostanzialmente analoga a quella del codice penale del 1889: un primo libro intitolato Dei reati in generale, un secondo libro Dei delitti in particolare, ed un terzo libro Delle contravvenzioni in particolare, per un totale di 734 articoli.
Pur nell’inasprimento, talvolta, della risposta punitiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda i reati politici, il (—) mantenne fede al principio di legalità, che della legislazione penale precedente costituì la più significativa affermazione.
Punti qualificanti del (—) furono l’accresciuto articolato rispetto al codice Zanardelli, una più approfondita elaborazione dei princìpi generali, l’introduzione per ogni articolo della rubrica che ne anticipa il contenuto.
Denominato Codice Rocco dal nome del ministro guardasigilli dell’epoca. Venne pubblicato con R.D.del 19 ottobre1930, entrò in vigore il 1° luglio 1931 ed è tuttora vigente. L’originario progetto (Ferri) si contrapponeva nettamente al precedente codice Zanardelli [vedi Codice penale del 1889]: quest’ultimo liberale e garantista, il primo fortemente repressivo delle libertà fondamentali, al punto che, in nome del dogma della difesa della società, finì anche col perseguire duramente comportamenti di un modesto disvalore, parificando, ad esempio, il tentativo al reato effettivamente commesso, confondendo pene e misure di sicurezza ed anticipando notevolmente la rilevanza della soglia penale.
Segni di tale involuzione sono la reintroduzione della pena di morte per la repressione dei delitti politici, la punibilità dei reati di opinione e l’introduzione del confino di polizia, misura di carattere solo preventivo.
Il (—), pur essendo preceduto da un siffatto progetto, ebbe comunque l’autorevolezza di discostarsene sensibilmente e, contrariamente alle aspettative, di presentare un contenuto di maggiore apertura nel quale finirono per convergere influssi di varie tendenze, in una sorta di continuità con il codice Zanardelli, anch’esso frutto di una complessa elaborazione dottrinaria. Ciò spiega anche perché la struttura rimase sostanzialmente analoga a quella del codice penale del 1889: un primo libro intitolato Dei reati in generale, un secondo libro Dei delitti in particolare, ed un terzo libro Delle contravvenzioni in particolare, per un totale di 734 articoli.
Pur nell’inasprimento, talvolta, della risposta punitiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda i reati politici, il (—) mantenne fede al principio di legalità, che della legislazione penale precedente costituì la più significativa affermazione.
Punti qualificanti del (—) furono l’accresciuto articolato rispetto al codice Zanardelli, una più approfondita elaborazione dei princìpi generali, l’introduzione per ogni articolo della rubrica che ne anticipa il contenuto.