Codice civile del 1865
Codice civile del 1865
Primo codice dello Stato italiano, emanato in seguito all’unificazione politica ed amministrativa dei singoli Stati italiani. Fu promulgato con decreto 25 giugno 1865 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1866. Esso è preceduto dalle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, contenute in dodici articoli, le quali non fanno parte integrante del (—), poichè si riferiscono ad ogni legge.
Dal punto di vista politico-economico il (—) si prefisse l’obiettivo di uniformare la disciplina dei rapporti tra privati, che prima dell’unificazione dell’Italia (1861) erano regolati in maniera diversa a seconda dei singoli Stati.
Nel suo contenuto il (—) è largamente debitore del diritto comune [vedi] e del Codice napoleonico [vedi Code Napoléon]. Dal punto di vista strutturale, esso risulta costituito da 2147 articoli, distribuiti in tre libri dedicati alle persone, ai beni, ai diritti reali ed ai modi di trasmissione dei diritti sulle cose.
Il (—) riconosce a tutti i cittadini la personalità giuridica, senza distinzione di religione, sesso, nazionalità o ceto sociale; esula dalle distinzioni di sesso anche il sistema successorio, strutturato in modo tale da accordare ai figli naturali ed al coniuge superstite un trattamento migliore, rispetto a quello riconosciuto dai codici precedenti; il matrimonio è disciplinato nella sua forma civile, attribuendosi tuttavia ai nubendi la possibilità di optare per il rito religioso.
Al (—) si aggiunsero una quantità di leggi complementari sopra i più svariati argomenti, tra cui possono essere ricordate quella abolitiva dell’arresto personale per debiti contratti in materia civile e commerciale (L. 6 dicembre 1877), quella attributiva della capacità di acquisto agli enti morali (L. 21 giugno 1896) e quella riguardante l’avocazione allo Stato delle successioni ab intestato oltre il sesto grado.
Primo codice dello Stato italiano, emanato in seguito all’unificazione politica ed amministrativa dei singoli Stati italiani. Fu promulgato con decreto 25 giugno 1865 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1866. Esso è preceduto dalle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, contenute in dodici articoli, le quali non fanno parte integrante del (—), poichè si riferiscono ad ogni legge.
Dal punto di vista politico-economico il (—) si prefisse l’obiettivo di uniformare la disciplina dei rapporti tra privati, che prima dell’unificazione dell’Italia (1861) erano regolati in maniera diversa a seconda dei singoli Stati.
Nel suo contenuto il (—) è largamente debitore del diritto comune [vedi] e del Codice napoleonico [vedi Code Napoléon]. Dal punto di vista strutturale, esso risulta costituito da 2147 articoli, distribuiti in tre libri dedicati alle persone, ai beni, ai diritti reali ed ai modi di trasmissione dei diritti sulle cose.
Il (—) riconosce a tutti i cittadini la personalità giuridica, senza distinzione di religione, sesso, nazionalità o ceto sociale; esula dalle distinzioni di sesso anche il sistema successorio, strutturato in modo tale da accordare ai figli naturali ed al coniuge superstite un trattamento migliore, rispetto a quello riconosciuto dai codici precedenti; il matrimonio è disciplinato nella sua forma civile, attribuendosi tuttavia ai nubendi la possibilità di optare per il rito religioso.
Al (—) si aggiunsero una quantità di leggi complementari sopra i più svariati argomenti, tra cui possono essere ricordate quella abolitiva dell’arresto personale per debiti contratti in materia civile e commerciale (L. 6 dicembre 1877), quella attributiva della capacità di acquisto agli enti morali (L. 21 giugno 1896) e quella riguardante l’avocazione allo Stato delle successioni ab intestato oltre il sesto grado.