Citazioni

Citazioni [legge delle]

Costituzione di Valentiniano III e di Teodosio II emanata nel 426 e contenuta nel Codice Teodosiano [vedi], che attribuiva alle parti la possibilità di citare in giudizio a sostegno delle proprie ragioni le opinioni e le opere di soli cinque giuristi: Modestino [vedi], Gaio [vedi], Ulpiano [vedi], Paolo [vedi] e Papiniano [vedi] o quelle di altri giuristi riconosciuti come autorevoli da almeno uno dei cinque. Qualora su uno stesso caso concreto vi fossero state disparità di opinioni, prevaleva l’opinione della maggioranza oppure, in caso di parità, quella di Papiniano. Nell’ipotesi in cui entrambi i criteri fossero risultati inapplicabili, il giudice aveva la facoltà di decidere secondo il suo libero apprezzamento.
Nei secoli succesivi furono emanate molte altre leggi delle citazioni, tra le quali ricordiamo quella emanata nel 1427 da Giovanni di Castiglia, con la quale si proibiva di citare in giudizio opinioni di giuristi successivi a Bartolo [vedi Bartolo da Sassoferrato], per il diritto civile, e a Giovanni d’Andrea [vedi] per il diritto canonico.