Cino Sighibuldi da Pistoia
Cino Sighibuldi da Pistoia (Pistoia 1250 ca -1336)
Giureconsulto. Fu la prima grande figura di rilievo della Scuola di pensiero dei Commentatori [vedi], ed elaborò un programma interpretativo della norma giuridica che utilizzava la dialettica come mero strumento della ragione umana, ed era volto a cogliere la causa ispiratrice del testo normativo.
Scrisse la Lectura super Codice (1312 o 1313), in cui venne preso in considerazione non solo il diritto giustinianeo, ma anche la recente realtà della legislazione statutaria. Ugualmente apprezzabili furono le due Lecturae sul Digestum vetus, oltre ad una cospicua serie di quaestiones [vedi], consilia [vedi] e tractatus [vedi].
Punto centrale della scienza giuridica è, secondo (—) la ricerca dell’umano equilibrio (aequitas), che sempre esiste nei rapporti umani. Purtuttavia, l’aequitas si trasforma in comando imperativo (preceptum) soltanto dopo l’intervento di colui che ha il potere di formulare e promulgare una norma cogente e, poiché nell’intervento umano vi possono essere degli errori, il diritto può non coincidere con l’aequitas. Il giurista, pertanto, secondo (—), deve servirsi dello strumento interpretativo della dialettica, senza lasciarsi condizionare dai canoni di questa e deve sapere respingere l’autorità di qualsiasi opinione ritenuta inaccettabile.
Giureconsulto. Fu la prima grande figura di rilievo della Scuola di pensiero dei Commentatori [vedi], ed elaborò un programma interpretativo della norma giuridica che utilizzava la dialettica come mero strumento della ragione umana, ed era volto a cogliere la causa ispiratrice del testo normativo.
Scrisse la Lectura super Codice (1312 o 1313), in cui venne preso in considerazione non solo il diritto giustinianeo, ma anche la recente realtà della legislazione statutaria. Ugualmente apprezzabili furono le due Lecturae sul Digestum vetus, oltre ad una cospicua serie di quaestiones [vedi], consilia [vedi] e tractatus [vedi].
Punto centrale della scienza giuridica è, secondo (—) la ricerca dell’umano equilibrio (aequitas), che sempre esiste nei rapporti umani. Purtuttavia, l’aequitas si trasforma in comando imperativo (preceptum) soltanto dopo l’intervento di colui che ha il potere di formulare e promulgare una norma cogente e, poiché nell’intervento umano vi possono essere degli errori, il diritto può non coincidere con l’aequitas. Il giurista, pertanto, secondo (—), deve servirsi dello strumento interpretativo della dialettica, senza lasciarsi condizionare dai canoni di questa e deve sapere respingere l’autorità di qualsiasi opinione ritenuta inaccettabile.