Catapano (o catepano)
Catapano (o catepano) (dal greco katà “sopra” e pán “tutto”, cioè in termini moderni soprintendente)
Nome che nei secoli X e XI veniva dato al funzionario dell’amministrazione civile e militare bizantina nelle Puglie, con sede a Bari.
Veniva nominato per un breve periodo, solitamente due o tre anni, dall’imperatore bizantino ed era investito di amplissimi poteri, quali il comando delle forze armate di terra e di mare, l’amministrazione della giustizia tra laici e tra laici ed ecclesiastici (solitamente giudicava in grado di appello, ma eccezionalmente anche in prima ed ultima istanza) ed aveva competenza esclusiva per i reati di lesa maestà.
Come capo dell’amministrazione civile provvedeva a sovrintendere a lavori di straordinaria amministrazione, quali ad esempio il restauro o la fondazione di mura cittadine e la difesa dei privilegi del clero. Provvedeva ad imporre e a far riscuotere tributi (stratia o militia) e decideva sulle esenzioni e sui privilegi fiscali.
Il (—) era coadiuvato da fedeli collaboratori, che non erano titolari di uffici determinati, ma si rendevano disponibili ad espletare gli incarichi suggeriti dalle necessità del momento o richiesti dal (—).
Caduto il dominio bizantino, il (—) divenne un magistrato con funzioni analoghe, prima in Sicilia e poi nel Napoletano.
Nome che nei secoli X e XI veniva dato al funzionario dell’amministrazione civile e militare bizantina nelle Puglie, con sede a Bari.
Veniva nominato per un breve periodo, solitamente due o tre anni, dall’imperatore bizantino ed era investito di amplissimi poteri, quali il comando delle forze armate di terra e di mare, l’amministrazione della giustizia tra laici e tra laici ed ecclesiastici (solitamente giudicava in grado di appello, ma eccezionalmente anche in prima ed ultima istanza) ed aveva competenza esclusiva per i reati di lesa maestà.
Come capo dell’amministrazione civile provvedeva a sovrintendere a lavori di straordinaria amministrazione, quali ad esempio il restauro o la fondazione di mura cittadine e la difesa dei privilegi del clero. Provvedeva ad imporre e a far riscuotere tributi (stratia o militia) e decideva sulle esenzioni e sui privilegi fiscali.
Il (—) era coadiuvato da fedeli collaboratori, che non erano titolari di uffici determinati, ma si rendevano disponibili ad espletare gli incarichi suggeriti dalle necessità del momento o richiesti dal (—).
Caduto il dominio bizantino, il (—) divenne un magistrato con funzioni analoghe, prima in Sicilia e poi nel Napoletano.