Casellario giudiziale
Casellario giudiziale
Ufficio speciale, minuziosamente disciplinato dal diritto positivo, istituito presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica e avente la funzione di raccogliere e conservare gli estratti delle sentenze e dei decreti penali, delle sentenze civili passate in giudicato che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e dei provvedimenti che le revocano, delle sentenze che dichiarano fallito l’imprenditore commerciale, delle sentenze di omologazione del concordato, di quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito.
L’istituto del (—) trova la sua origine storica nei registri medievali nei quali, a partire dal XII secolo, in alcuni Stati era conservata notizia delle condanne infamanti o comportanti incapacità a rivestire pubbliche cariche.
L’ufficio fu, tuttavia, organicamente disiplinato per la prima volta dal codice d’istruzione criminale napoleonico del 1808 [vedi Code d’instruction criminelle], in cui si disponeva l’obbligo per ciascun cancelliere di tribunale e di corte d’assise di registrare le generalità di tutti i condannati a determinate pene e di inviare ogni tre mesi una copia dei registri al Ministro della giustizia e della polizia. Nel 1833 la copia dei registri venne sostituita da bollettini che, a partire dal 1850 furono conservati presso i tribunali di nascita degli interessati.
Il (—) venne introdotto in Italia nel 1858 e inizialmente riguardava solo il Regno delle Due Sicilie.
Con R.D. 6 dicembre 1865 venne istituito in tutto il Regno d’Italia un ufficio del (—), che sostituì i registri precedentemente utilizzati e in cui venivano raccolti e conservati i cartellini compilati dai cancellieri dei tribunali ordinari che avessero emesso provvedimenti irrevocabili di condanna a pena criminale, correzionale o per furto campestre, nonchè provvedimenti di proscioglimento con formula diversa dall’inesistenza del fatto o del reato.
L’intera materia venne coordinata con il codice penale del 1889 [vedi] e riformata con L. 10 dicembre 1899. In virtù di tale riforma fu introdotta la compilazione del cartellino anche per le decisioni dei giudici speciali, dei giudici stranieri contro cittadini italiani e per le sentenze di interdizione, inabilitazione e fallimento.
Con R.D.18 giugno 1931 gli uffici locali del casellario vennero annessi alle procure presso i vari tribunali, mentre quello centrale entrò a far parte del Ministero della giustizia. La disciplina dell’istituto venne sostanzialmente riformata con L. 14 marzo 1952, n. 158, trasfusa quasi integralmente nella legge 18 giugno 1955, n. 517, di modifica parziale del codice di procedura penale del 1930 [vedi].
Le iscrizioni nel (—) vengono eliminate dopo la morte della persona a cui si riferiscono o quando siano comunque trascorsi 80 dalla nascita della persona stessa.
Ufficio speciale, minuziosamente disciplinato dal diritto positivo, istituito presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica e avente la funzione di raccogliere e conservare gli estratti delle sentenze e dei decreti penali, delle sentenze civili passate in giudicato che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e dei provvedimenti che le revocano, delle sentenze che dichiarano fallito l’imprenditore commerciale, delle sentenze di omologazione del concordato, di quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito.
L’istituto del (—) trova la sua origine storica nei registri medievali nei quali, a partire dal XII secolo, in alcuni Stati era conservata notizia delle condanne infamanti o comportanti incapacità a rivestire pubbliche cariche.
L’ufficio fu, tuttavia, organicamente disiplinato per la prima volta dal codice d’istruzione criminale napoleonico del 1808 [vedi Code d’instruction criminelle], in cui si disponeva l’obbligo per ciascun cancelliere di tribunale e di corte d’assise di registrare le generalità di tutti i condannati a determinate pene e di inviare ogni tre mesi una copia dei registri al Ministro della giustizia e della polizia. Nel 1833 la copia dei registri venne sostituita da bollettini che, a partire dal 1850 furono conservati presso i tribunali di nascita degli interessati.
Il (—) venne introdotto in Italia nel 1858 e inizialmente riguardava solo il Regno delle Due Sicilie.
Con R.D. 6 dicembre 1865 venne istituito in tutto il Regno d’Italia un ufficio del (—), che sostituì i registri precedentemente utilizzati e in cui venivano raccolti e conservati i cartellini compilati dai cancellieri dei tribunali ordinari che avessero emesso provvedimenti irrevocabili di condanna a pena criminale, correzionale o per furto campestre, nonchè provvedimenti di proscioglimento con formula diversa dall’inesistenza del fatto o del reato.
L’intera materia venne coordinata con il codice penale del 1889 [vedi] e riformata con L. 10 dicembre 1899. In virtù di tale riforma fu introdotta la compilazione del cartellino anche per le decisioni dei giudici speciali, dei giudici stranieri contro cittadini italiani e per le sentenze di interdizione, inabilitazione e fallimento.
Con R.D.18 giugno 1931 gli uffici locali del casellario vennero annessi alle procure presso i vari tribunali, mentre quello centrale entrò a far parte del Ministero della giustizia. La disciplina dell’istituto venne sostanzialmente riformata con L. 14 marzo 1952, n. 158, trasfusa quasi integralmente nella legge 18 giugno 1955, n. 517, di modifica parziale del codice di procedura penale del 1930 [vedi].
Le iscrizioni nel (—) vengono eliminate dopo la morte della persona a cui si riferiscono o quando siano comunque trascorsi 80 dalla nascita della persona stessa.