Bizantino [diritto]

Bizantino [diritto]

È il diritto elaborato nelle province orientali dell’impero romano, dopo il trasferimento della capitale da Roma a Bisanzio attuato nel 330 da Costantino il Grande [vedi Costantino].
Tale ordinamento esercitò pure una notevole influenza sulla vita giuridica italiana, poiché venne applicato anche nelle regioni della penisola rimaste escluse dalla dominazione longobarda, ossia l’Italia meridionale (compresa la Sicilia), la Sardegna, l’Esarcato [vedi], la Pentapoli [vedi] e la laguna veneta.
Dopo la compilazione giustinianea [vedi Corpus iuris civilis] lo svolgimento del (—) può essere diviso in due periodi fondamentali, caratterizzati dal dominio della dinastia isaurica (717-867) e di quella macedone (867-1057). A Leone III Isaurico ed a suo figlio Costantino Copronimo si deve la promulgazione nel 740 dell’Ecloga [vedi Ecloga di Leone l’Isaurico], una libera interpretazione, divisa in 18 libri, di fonti giustinianee in materia penale e civile, nonché tre compilazioni legislative disciplinanti i rapporti agrari, la materia militare e la navigazione.
All’imperatore Basilio I (867-886) della dinastia macedone si deve l’emanazione del Prochiron, un manuale di leggi in cui il diritto giustinianeo veniva rielaborato ed adattato alle esigenze locali.
La più imponente compilazione bizantina è costituita dai 60 Libri di leggi imperiali, promulgati da Leone VI il Saggio (886-912) e contenenti, opportunamente riformate, le fonti di diritto giustinianeo e quelle successive.