Bill of Rights

Bill of Rights (d. comp.)

Dichiarazione dei diritti approvata dal Parlamento inglese nel 1689, dopo la Rivoluzione del 1688 e sanzionata da Guglielmo III e Maria d’Orange prima della loro incoronazione. Con tale atto venivano fortemente limitate le prerogative del sovrano, al quale veniva sottratta ogni interferenza in materia di finanze e di amministrazione della giustizia. Veniva inoltre sancito il principio della sottoposizione del sovrano alle leggi del Parlamento, che non poteva essere arbitrariamente revocato o sospeso. Era, inoltre, tutelata la libertà delle elezioni parlamentari.
Il (—) inglese ha fortemente influenzato le costituzioni degli Stati che compongono la federazione americana.
Con riferimento al diritto nordamericano l’espressione (—) indica anche i primi 10 emendamenti del 1791 alla Costituzione degli Stati Uniti che garantiscono i diritti fondamentali [vedi] dei cittadini in tema di libertà (di stampa, di riunione, di parola, di religione, di associazione), di proprietà privata, di proporre leggi, di pubblico giudizio, di difesa.