Beneficio

Beneficio

Istituto altomedievale in cui la storiografia individua le origini più immediate e dirette del feudo [vedi] ed avente caratteristiche affini a fonti romane, canoniche e barbariche, quali la precaria [vedi], la commenda [vedi] e le elargizioni di terre fatte ai fedeli dai capi longobardi e franchi.
Il (—) consisteva nella concessione di un fondo regio o di proprietà ecclesiastica, subordinata all’obbligo per il concessionario (beneficiato) di prestare determinati servigi a favore del concedente. Esso ebbe origine dai tempi di Carlo Martello (morto nel 741) ed inizialmente poteva essere revocato in qualsiasi momento, era inalienabile e si estingueva alla morte del concedente o del concessionario. In seguito, a partire dal IX secolo, divenne perpetuo, alienabile ed ereditario.
Nell’età di Carlo Magno [vedi] la concessione (—) fatta dal re ai privati comportava l’instaurazione di un rapporto di fedeltà personale [vedi vassallaggio] tra il concedente ed il concessionario del (—) che diede origine al feudo.
Fu nel diritto comune [vedi] che il (—) cominciò ad essere indicato come sinonimo di feudo e venne configurato come diritto di godimento su cosa altrui.
Il (—), in quanto costituito su terre fiscali e della Chiesa, probabilmente era caratterizzato dallo stato giuridico dell’immunità [vedi].
Nel diritto canonico il (—) è un patrimonio avente personalità giuridica, con annesso ufficio di culto, formalmente eretto e riconosciuto come tale dalla competente autorità ecclesiastica, al fine di assicurare il sostentamento del titolare dell’ufficio. L’uso del (—) ecclesiastico ebbe inizio nell’ VIII secolo. I curati ed i vicari cominciarono ad avere rendite fisse e a riscuotere le decime.
Inizialmente gli ecclesiastici possedettero un solo (—) ciascuno; in seguito, avvenne che innumerevoli prelati possedettero più vescovadi e arcivescovadi.
I benefici religiosi si distinguevano in curati e non curati (a seconda che implicassero o meno la cura delle anime) ed in residenziali e non residenziali (a seconda che imponessero o meno al titolare l’obbligo di risiedere nel luogo ove i beni si trovavano).