Bando

Bando [lat. med. bannum, decreto o ordinanza dell’autorità portato a pubblica conoscenza]

Nel diritto germanico [vedi] e medievale era la manifestazione tangibile della volontà del sovrano o di chi esercitava poteri sovrani (Conte e autorità comunali).
Il (—) poteva consistere in comandi o divieti o nella concessione di privilegi personali o territoriali. Nel (—) di pace, in particolare, il re agiva da organo di tutto il popolo ed emanava disposizioni atte a conservare l’equilibrio della collettività ed a contrastare le faide [vedi faida] e, al contempo, il formarsi di vincoli troppo saldi tra le famiglie.
La violazione del (—) produceva conseguenze penali e nelle ipotesi più gravi era considerata manifestazione di disprezzo nei confronti dell’autorità e violazione della pace sociale.
Le sanzioni erano le più diverse e potevano consistere in una pena pecuniaria, nell’esilio, nella scomunica e nell’interdetto della Chiesa. Nell’età dei Comuni era frequente l’espulsione dalla collettività, consistente nella perdita dei beni, dei diritti, delle pubbliche funzioni e della tutela dell’incolumità personale.
Il (—) dei conti comprendeva sia l’amministrazione della giustizia penale, sia di quella civile. Esercitando il (—), il conte traduceva in atto la sua funzione di guida derivatagli dal re. Sotto (—) regio il conte deliberava per lo più sui beni immobili, garantendo alla parte vincente la pace regia sull’oggetto conteso, che la metteva al riparo da future contestazioni.