Allodio

Allodio (lat. mediev. allodium der. dall’ant. tedesco lod “possesso libero”)

Nel diritto germanico [vedi] costituiva la proprietà su un bene (terra, casa, vigna, bottega, pascolo comunale ecc.) che il singolo riceveva per effetto della successione, in seguito a divisione in quote (reale o ideale) del patrimonio ereditario.
Poiché i caratteri dell’istituto erano strettamente connessi ai princìpi regolatori della proprietà nel diritto germanico, intesa come proprietà collettiva del gruppo, il singolo non poteva disporre del bene allodiale, qualora ciò avesse arrecato danno agli eredi necessari e, sotto questo aspetto, l’(—) si contrapponeva ai singoli beni che il soggetto acquistava con i proventi del proprio lavoro, sui quali aveva piena disponibilità.
A differenza del feudo, ricevuto dal signore e non dagli avi, l’(—) era considerato terra libera da ogni vincolo feudale e quest’ultimo elemento finì col prevalere e caratterizzare la figura dell’(—).
Dal punto di vista giuridico si distinguevano generalmente tre tipi di (—):
— l’(—) semplice, che non comportava alcun potere pubblico dell’allodiere, essendo semplicemente una proprietà privata libera da vincoli feudali;
— l’(—) giustiziale, nel quale l’allodiere era tenuto, come munus publicum, a dirimere le eventuali controversie insorgenti tra gli occupanti le terre;
— l’(—) sovrano, che costituiva un principato indipendente, in quanto l’allodiere non dipendeva neppure dal sovrano.
A partire dalla fine del XII secolo il numero degli allodi diminuì, poiché diventarono sempre più aspri i conflitti di interesse tra i feudatari, che volevano imporre i loro diritti sugli allodi e gli allodieri.
Il termine è usato oggi, nel diritto agrario, per indicare un bene in proprietà scevro da vincoli o tributi feudali.