Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Codice civile generale)
Codice civile austriaco promulgato nel 1811.
L’(—) rappresentò il prodotto finale del movimento per la codificazione [vedi] iniziato in Austria con Maria Teresa d’Asburgo (1740-1780) e proseguito con i suoi figli e successori Giuseppe II (1780-1790) e Leopoldo II (1790-1792). Tra il 1753 e il 1766 una commissione imperiale lavorò ad un abbozzo di codice, il Codex Theresianus, e pubblicò i Principi di compilazione, vale a dire i criteri-guida dell’operato della commissione. Tali principi consistevano nella scelta delle leggi più eque dell’impero e nell’eliminazione delle “lacune”, secondo le norme della ragione e del diritto naturale [vedi ]; in tal modo la commissione stabilì un debito nei confronti delle teorie del diritto naturale, e in particolar modo verso quella di Christian Wolff [vedi Wolff Christian]. Il progetto fu comunque respinto dalla sovrana per la sua prolissità; solo nel 1786 Giuseppe II ne fece pubblicare una parte (il cd. Codice giuseppino). Sotto Leopoldo II, un’altra commissione rielaborò il progetto, il quale fu promulgato, in via sperimentale, per la sola Galizia. Successivamente furono raccolte le osservazioni di magistrati e professori. Nel 1801 un’ennesima commissione imperiale pose mano al codice. Dopo essere stato respinto per tre volte e sottoposto a riesame, l’(—) fu finalmente promulgato il 1° giugno 1811.
Entrò in vigore il 1° gennaio 1812 con riguardo ai “territori ereditari di lingua tedesca” (für die Deutschen Erblande), vale a dire Austria, Stiria [vedi], Tirolo, Boemia, Moravia e Slesia. Nel 1816 fu esteso al Lombardo-Veneto, successivamente al Liechtenstein, alla Croazia, alla Slovenia, alla Dalmazia, alla Transilvania e alla Polonia.
L’(—) tolse efficacia alle fonti vigenti in precedenza, venendo a costituire l’unica fonte di diritto positivo; escluse, inoltre, la validità delle consuetudini che si fossero formate anche in futuro. Esso previde il ricorso all’interpretazione analogica in caso di “lacune”, e sussidiariamente ai principi naturali.
L’(—), tuttora vigente in Austria, è diviso in tre parti. La prima concerne il diritto delle persone; la seconda disciplina i diritti reali (possesso, proprietà, privilegi, servitù, successioni) e i contratti; la terza è relativa alle modificazioni dei rapporti giuridici, all’estinzione di diritti ed obblighi, alla prescrizione e all’usucapione.
Codice civile austriaco promulgato nel 1811.
L’(—) rappresentò il prodotto finale del movimento per la codificazione [vedi] iniziato in Austria con Maria Teresa d’Asburgo (1740-1780) e proseguito con i suoi figli e successori Giuseppe II (1780-1790) e Leopoldo II (1790-1792). Tra il 1753 e il 1766 una commissione imperiale lavorò ad un abbozzo di codice, il Codex Theresianus, e pubblicò i Principi di compilazione, vale a dire i criteri-guida dell’operato della commissione. Tali principi consistevano nella scelta delle leggi più eque dell’impero e nell’eliminazione delle “lacune”, secondo le norme della ragione e del diritto naturale [vedi ]; in tal modo la commissione stabilì un debito nei confronti delle teorie del diritto naturale, e in particolar modo verso quella di Christian Wolff [vedi Wolff Christian]. Il progetto fu comunque respinto dalla sovrana per la sua prolissità; solo nel 1786 Giuseppe II ne fece pubblicare una parte (il cd. Codice giuseppino). Sotto Leopoldo II, un’altra commissione rielaborò il progetto, il quale fu promulgato, in via sperimentale, per la sola Galizia. Successivamente furono raccolte le osservazioni di magistrati e professori. Nel 1801 un’ennesima commissione imperiale pose mano al codice. Dopo essere stato respinto per tre volte e sottoposto a riesame, l’(—) fu finalmente promulgato il 1° giugno 1811.
Entrò in vigore il 1° gennaio 1812 con riguardo ai “territori ereditari di lingua tedesca” (für die Deutschen Erblande), vale a dire Austria, Stiria [vedi], Tirolo, Boemia, Moravia e Slesia. Nel 1816 fu esteso al Lombardo-Veneto, successivamente al Liechtenstein, alla Croazia, alla Slovenia, alla Dalmazia, alla Transilvania e alla Polonia.
L’(—) tolse efficacia alle fonti vigenti in precedenza, venendo a costituire l’unica fonte di diritto positivo; escluse, inoltre, la validità delle consuetudini che si fossero formate anche in futuro. Esso previde il ricorso all’interpretazione analogica in caso di “lacune”, e sussidiariamente ai principi naturali.
L’(—), tuttora vigente in Austria, è diviso in tre parti. La prima concerne il diritto delle persone; la seconda disciplina i diritti reali (possesso, proprietà, privilegi, servitù, successioni) e i contratti; la terza è relativa alle modificazioni dei rapporti giuridici, all’estinzione di diritti ed obblighi, alla prescrizione e all’usucapione.