Affatomia

Affatomia

Termine di derivazione franca [vedi Franchi], che discende dalla stessa radice di fathum e che designava, nell’ambito della procedura dell’adozione [vedi] il trasferimento, prevalentemente a titolo gratuito, della proprietà del patrimonio dall’adottante all’adottato.
L’(—) veniva realizzata dinnanzi ad un magistrato (Tunginus) e alcuni testimoni. Essa si perfezionava, comunque, con la traditio cioè l’effettiva consegna del bene (simboleggiata dal lancio di una festuca) e costituiva un antesignano della c.d. categoria dei contratti reali.
Per la nomina dell’adottato era prevista l’assitenza di un fiduciario che, probabilmente, assolveva funzioni analoghe all’attuale esecutore testamentario. L’adottato si trasferiva nella dimora dell’adottante per tre giorni (sessio triduaria), compiendo simbolici atti d’imperio. Poi se ne andava, ed entro l’anno provvedeva a restituire all’adottante il godimento dei suoi beni conservandone tuttavia la nuda proprietà.
In tal modo, alla morte dell’adottante, l’adottato subentrava a pieno titolo e naturalmente nella piena proprietà.
Scopo dell’(—) era, dunque, quello di creare un erede, essendo sconosciuto presso i Germani [vedi] l’istituto del testamento.
L’(—) fu accolta in un capitolare [vedi] di Carlo Magno [vedi] dell’803, entrò a far parte del Capitulare italicum [vedi] e della Lombardia ed ebbe, in tal modo, sicura applicazione in Italia.