Zone rifugio
Zone rifugio [Divieto di costituire]
Il Trattato istitutivo della Comunità europea, per impedire eventuali discriminazioni fiscali tra i paesi membri, detta norme tese ad evitare che il sistema tributario di un paese si organizzi per dare accoglienza a fattori produttivi provenienti da altri Stati, invogliati dall’obiettivo di evadere o eludere imposte (es.: Principato di Monaco, Liechtenstein).
La legislazione comunitaria tende dunque, ad evitare:
— che i capitali siano trasferiti nel paese ad organizzazione fiscale più favorevole per evadere le imposte del proprio paese (es.: quando in un paese vige il principio del segreto bancario anche ai fini fiscali, mentre negli altri paesi non sussistono queste garanzie di segretezza);
— che i capitali si allochino nelle zone di rigugio per ritornare nel paese d’origine sotto forma di investimento estero per eludere il pagamento dei tributi (es.: se nel paese A le imposte dirette si applicano secondo il principio del domicilio del debitore e nel paese B in base al principio della territorialità del reddito, il capitalista B ha convenienza ad investire in A dove non essendo residente non è sottoposto a tassazione e nello stesso tempo egli non risulterà tassabile nemmeno in B, non essendovi stato prodotto alcun reddito).
Il Trattato istitutivo della Comunità europea, per impedire eventuali discriminazioni fiscali tra i paesi membri, detta norme tese ad evitare che il sistema tributario di un paese si organizzi per dare accoglienza a fattori produttivi provenienti da altri Stati, invogliati dall’obiettivo di evadere o eludere imposte (es.: Principato di Monaco, Liechtenstein).
La legislazione comunitaria tende dunque, ad evitare:
— che i capitali siano trasferiti nel paese ad organizzazione fiscale più favorevole per evadere le imposte del proprio paese (es.: quando in un paese vige il principio del segreto bancario anche ai fini fiscali, mentre negli altri paesi non sussistono queste garanzie di segretezza);
— che i capitali si allochino nelle zone di rigugio per ritornare nel paese d’origine sotto forma di investimento estero per eludere il pagamento dei tributi (es.: se nel paese A le imposte dirette si applicano secondo il principio del domicilio del debitore e nel paese B in base al principio della territorialità del reddito, il capitalista B ha convenienza ad investire in A dove non essendo residente non è sottoposto a tassazione e nello stesso tempo egli non risulterà tassabile nemmeno in B, non essendovi stato prodotto alcun reddito).