Visto uniforme
Visto uniforme art. 62 Trattato CE; Regolamento CE 29 maggio 1995, n. 1683/95
Autorizzazione rilasciata da uno Stato membro (v. Visti) e riconosciuta da tutti i paesi della Comunità che permette al titolare:
— un soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi;
— un transito attraverso il territorio o l’area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri.
L’istituzione di un modello uniforme di visti risponde all’esigenza di eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione delle persone (v.) e di assicurare procedure uniformi nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.
Per evitare la contraffazione e la falsificazione dei visti, ogni Stato membro deve attribuire ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme, fermo restando la possibilità per tale Stato di cambiare organismo se necessario. Il nome dell’organismo in questione deve essere comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri.
Autorizzazione rilasciata da uno Stato membro (v. Visti) e riconosciuta da tutti i paesi della Comunità che permette al titolare:
— un soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi;
— un transito attraverso il territorio o l’area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri.
L’istituzione di un modello uniforme di visti risponde all’esigenza di eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione delle persone (v.) e di assicurare procedure uniformi nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.
Per evitare la contraffazione e la falsificazione dei visti, ogni Stato membro deve attribuire ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme, fermo restando la possibilità per tale Stato di cambiare organismo se necessario. Il nome dell’organismo in questione deve essere comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri.