Visti

Visti artt. 62-63 Trattato CE; Regolamento CE 29 maggio 1995, n. 1683/95; Regolamento CE 25 settembre 1995, n. 2317/95

Autorizzazione rilasciata da uno Stato e necessaria per entrare o transitare sul suo territorio.
In ambito comunitario, per assicurare la libera circolazione delle persone (v.), le istituzioni si sono adoperate nel corso del tempo per cercare di eliminare ogni ostacolo a tale libertà e per assicurare procedure uniformi nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.
I trattati istitutivi non prevedevano, però, alcuna disposizione che disciplinasse tale settore. Solo l’art. 100C (ora abrogato) disponeva che il Consiglio determinasse quali erano i paesi terzi i cui cittadini dovevano essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne (v.) degli Stati membri.
Su questa base giuridica il Consiglio aveva emanato il regolamento n. 2317/95 del 25 settembre 1995 recante in allegato un elenco di Stati i cui cittadini dovevano essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Il regolamento è stato annullato dalla Corte di Giustizia con sentenza del 10 giugno 1997, causa 392/95, per mancata consultazione del Parlamento europeo. La Corte ha però disposto che “gli effetti del regolamento annullato sono mantenuti in vigore sino a quando il Consiglio dell’Unione non avrà emanato una nuova normativa”.
Lo stesso articolo, al par. 3, disponeva che il Consiglio, entro il 1° gennaio 1996, adottasse le misure relative all’adozione di un modello di visto uniforme (v.); in attuazione di questa norma il Consiglio ha emanato, il 29 maggio 1995, il regolamento n. 1683/95 istitutivo di tale modello.
Sebbene l’istituzione di un modello uniforme dei visti rappresenti un passo fondamentale verso una politica comune in questo settore, la materia è ancora disciplinata dalle legislazioni nazionali: ogni Stato membro, infatti, stabilisce le norme di rilascio dei visti.
Per armonizzare le diverse disposizioni nazionali e per facilitare gli scambi di informazione tra i paesi, il Consiglio ha adottato altri due provvedimenti:
— la raccomandazione del 4 marzo 1996 sulla cooperazione consolare a livello locale in materia di visti, che invita gli Stati membri a prendere le misure necessarie affinché i servizi consolari cooperino, attraverso lo scambio di informazioni e l’adozione di procedure uniformi per il rilascio dei visti;
— la posizione comune del 25 ottobre 1996, relativa a missioni di assistenza e d’informazione effettuate prima della frontiera. Queste missioni hanno lo scopo di assistere gli agenti locali incaricati dei controlli per conto delle autorità locali o delle compagnie aeree.
Il Trattato di Amsterdam ha comunitarizzato (v. Comunitarizzazione) la politica in materia di visti disponendo che entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (quindi dal 1° maggio 1999), il Consiglio dell’Unione deve adottare dei provvedimenti nel settore riguardante l’attraversamento delle frontiere interne ed esterne. In particolare le regole comuni devono essere adottate secondo due diverse procedure:
— le misure riguardanti le procedure e le condizioni di rilascio dei visti da parte degli Stati membri e le norme in materia di visto uniforme devono essere adottate dal Consiglio all’unanimità, in codecisione con il Parlamento europeo;
— le misure riguardanti la compilazione di un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrate nel territorio comunitario e quelle relative al modello uniforme di visto devono essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sentito il Parlamento Europeo.