Van Duyn
Van Duyn [Sentenza] Sentenza della Corte di Giustizia 4 dicembre 1974, causa C 4/74
Sentenza della Corte di Giustizia che si pronunciava sulla diretta applicabilità (v.) delle disposizioni del trattato, in particolare dell’allora art. 48 (ora 39) relativo alla libera circolazione dei lavoratori (v.).
La causa Van Duyn riguardava una cittadina olandese a cui nel 1973 fu vietato l’ingresso in Gran Bretagna, giustificato da motivi di ordine pubblico. Il caso fu portato dinanzi alla Corte di Giustizia che, nella fattispecie in esame, ha affermato il principio secondo cui l’articolo 39 relativo alla libera circolazione dei lavoratori è direttamente efficace. Sono attribuiti in tal modo in capo ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
Inoltre fu affermato che la riserva sulla limitazione della libera circolazione dei lavoratori per motivi di ordine pubblico non osta a che le norme dello stesso articolo attribuiscono ai singoli diritti soggettivi da far valere in giudizio. In sostanza la Corte aveva sottolineato che l’ordinamento, riconoscendo come soggetti non solo gli Stati membri, ma anche i singoli cittadini, impone degli obblighi così come attribuisce loro dei diritti.
Sentenza della Corte di Giustizia che si pronunciava sulla diretta applicabilità (v.) delle disposizioni del trattato, in particolare dell’allora art. 48 (ora 39) relativo alla libera circolazione dei lavoratori (v.).
La causa Van Duyn riguardava una cittadina olandese a cui nel 1973 fu vietato l’ingresso in Gran Bretagna, giustificato da motivi di ordine pubblico. Il caso fu portato dinanzi alla Corte di Giustizia che, nella fattispecie in esame, ha affermato il principio secondo cui l’articolo 39 relativo alla libera circolazione dei lavoratori è direttamente efficace. Sono attribuiti in tal modo in capo ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
Inoltre fu affermato che la riserva sulla limitazione della libera circolazione dei lavoratori per motivi di ordine pubblico non osta a che le norme dello stesso articolo attribuiscono ai singoli diritti soggettivi da far valere in giudizio. In sostanza la Corte aveva sottolineato che l’ordinamento, riconoscendo come soggetti non solo gli Stati membri, ma anche i singoli cittadini, impone degli obblighi così come attribuisce loro dei diritti.