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Università artt. 126 e 127 Trattato CE

L’azione comunitaria nell’ambito universitario si inserisce nel più ampio settore della >politica dell’istruzione (v.), mancando al riguardo una specifica base giuridica nei trattati comunitari. Né i trattati di Roma né l’Atto unico europeo attribuivano, infatti, alcuna competenza specifica nel settore dell’istruzione universitaria.
Tale fondamento giuridico può ora rinvenirsi nell’art. 149, introdotto dal Trattato di Maastricht, secondo il quale la Comunità interviene, accanto agli Stati membri, in favore dello sviluppo di un’istruzione di qualità, della cooperazione tra gli istituti di insegnamento, dello scambio di informazioni e di esperienze tra gli Stati.
Inoltre, a causa della competenza esclusiva di questi ultimi nell’ambito dell’istruzione, si è avvertita la necessità di sviluppare relazioni più strette fra le istituzioni nazionali preposte all’insegnamento in ambito comunitario, attraverso il mutuo riconoscimento dei titoli di studio (v.) e l’adozione di numerosi programmi dedicati alla mobilità di studenti universitari e personale docente (v. Socrates; Erasmus; Tempus).