Unanimità

Unanimità art. 205 Trattato CE; artt. 2, 4, 17 e 20 Regolamento interno del Consiglio 31 maggio 1999

È una delle condizioni richieste per l’adozione di determinati atti da parte del Consiglio dell’Unione europea e si contrappone alle votazioni a maggioranza semplice (v.) o a maggioranza qualificata (v.).
Secondo il terzo paragrafo dell’art. 205, “le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l’unanimità”.
Dal testo si evince che:
unanimità” nel Consiglio significa assenza di voti negativi e non convergenza di voti tutti positivi;
— è possibile per gli Stati membri farsi rappresentare in Consiglio; tuttavia tale ipotesi non si è mai verificata, ed è difficile che ciò accada, se non nel COREPER (v.) o in altri organi creati dal Consiglio stesso.
In passato le votazioni all’unanimità costituivano la regola in seno al Consiglio, in particolare dopo la crisi della sedia vuota (v.), in seguito alla quale si decise che le decisioni all’unanimità avrebbero sostituito quelle a maggioranza qualificata tutte le volte in cui fossero stati in gioco (non meglio precisati) interessi vitali degli Stati membri. Soltanto con l’istituzione del Consiglio europeo (v.) e per effetto delle modifiche introdotte dall’Atto unico europeo, dal Trattato di Maastricht e da quello di Amsterdam, si è assistito ad un progressivo abbandono delle votazioni all’unanimità.
La regola dell’unanimità si estende anche alle decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.) e della politica estera e di sicurezza comune (v. PESC). In quest’ultimo campo è, però, da segnalare l’innovazione introdotta dal Trattato di Amsterdam che prevede la possibile astensione costruttiva (v.) di uno Stato membro dissenziente.