Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo
Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo art. 197 Trattato CE; artt. 5, 9,11, 17, 21-30, 166, 182, 183 Regolamento interno del Parlamento europeo
Organo del Parlamento europeo composto, oltre che dal Presidente, da quattordici vicepresidenti e da cinque questori, in carica per due anni e mezzo. Questi ultimi svolgono funzioni consultive e sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari riguardanti direttamente i deputati.
All’Ufficio di Presidenza sono attribuiti i seguenti compiti:
— adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo relative ai deputati, all’organizzazione interna del Parlamento, al suo Segretario e ai suoi organi;
— disciplina le questioni relativa allo svolgimento delle sedute;
— organizza la segreteria del gruppo dei non iscritti (v. NI), nonché la loro posizione e le loro prerogative parlamentari;
— nomina il Segretario generale e stabilisce l’organigramma del Segretariato generale (v.);
— decide sulla richiesta delle commissioni parlamentari (v.) di svolgere altrove le proprie riunioni, nonché di organizzare un’udienza di esperti qualora lo ritengano necessario;
— stabilisce il progetto preliminare dello stato di previsione del Parlamento.
Organo del Parlamento europeo composto, oltre che dal Presidente, da quattordici vicepresidenti e da cinque questori, in carica per due anni e mezzo. Questi ultimi svolgono funzioni consultive e sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari riguardanti direttamente i deputati.
All’Ufficio di Presidenza sono attribuiti i seguenti compiti:
— adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo relative ai deputati, all’organizzazione interna del Parlamento, al suo Segretario e ai suoi organi;
— disciplina le questioni relativa allo svolgimento delle sedute;
— organizza la segreteria del gruppo dei non iscritti (v. NI), nonché la loro posizione e le loro prerogative parlamentari;
— nomina il Segretario generale e stabilisce l’organigramma del Segretariato generale (v.);
— decide sulla richiesta delle commissioni parlamentari (v.) di svolgere altrove le proprie riunioni, nonché di organizzare un’udienza di esperti qualora lo ritengano necessario;
— stabilisce il progetto preliminare dello stato di previsione del Parlamento.