UE
UE [Unione Europea] artt. 1-3, 6 Trattato sull’Unione europea
Organizzazione istituita con il Trattato di Maastricht che si fonda sulle tre Comunità europee integrate da una politica estera e di sicurezza comune (v. PESC) e da una politica di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (v. CGAI).
Il termine Unione europea non compare nell’ambito dei trattati istitutivi delle Comunità europee. Esso viene formulato per la prima volta nel summit (v.) di Parigi del 21 ottobre 1972, dove i capi di Stato e di governo dichiararono che l’obiettivo primario dei loro lavori doveva consistere nel trasformare l’insieme delle relazioni tra gli Stati membri in una Unione europea, pur sempre nel rispetto e nell’osservanza assoluta dei trattati. Tale progetto si sarebbe dovuto realizzare entro il 1980 e avrebbe dovuto riguardare in modo particolare la cooperazione politica (v. CPE).
Questo progetto è stato riaffermato in numerosi lavori che hanno preceduto l’Atto unico europeo (v. Rapporto Tindemans; Dichiarazione di Stoccarda; >Progetto di Trattato sull’Unione europea) dove, nel Preambolo, gli Stati membri riaffermarono il loro intento di procedere alla realizzazione di un’Unione europea così come delineata nel summit di Parigi.
L’Atto unico europeo, inoltre, prefigura un’Unione europea basata su una doppia strategia di azione: da un lato le Comunità europee funzionanti secondo le proprie regole e dall’altro una cooperazione a livello europeo tra gli Stati firmatari (v. Cooperazione intergovernativa).
Questo modello di architettura europea è stato successivamente confermato e attuato con il Trattato di Maastricht, che definisce i tre pilastri che compongono la struttura a tempio dell’Unione (v. >Pilastri dell’Unione europea).
Infatti, come si evince dall’articolo 1 del Trattato di Maastricht, l’Unione europea non si sostituisce alle tre Comunità esistenti (anzi: l’Unione è fondata sulle Comunità) né tantomeno rappresenta una quarta organizzazione che va ad aggiungersi a quelle esistenti.
Anche il quadro istituzionale di cui si avvale l’Unione si sovrappone e si confonde con quello delle Comunità: il Trattato, infatti, non fa esplicito riferimento ad alcuna struttura istituzionale, ma si limita ad assegnare al Consiglio europeo (v.) un potere di impulso e di coordinamento e a prevedere l’intervento degli organi comunitari in diversi ipotesi.
Da quanto detto emerge chiaramente che nell’ambito dell’Unione europea si realizza più precisamente un modello di cooperazione intergovernativa che si pone, almeno in linea teorica, al di fuori della struttura istituzionale delle tre Comunità esistenti e la cui finalità è quella di condurre ad una cooperazione (e non integrazione) tra i paesi membri in settori ben determinati, in particolare la politica estera (v. PESC) e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
Gli obiettivi principali, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Trattato sull’Unione, sono:
— promuovere il progresso economico e sociale equilibrato attraverso la creazione di uno spazio senza frontiere interne;
— rafforzare la politica di coesione economica e sociale (v.);
— instaurare una unione economica e monetaria (v. UEM);
— affermare sulla scena internazionale una identità europea in materia di sicurezza e di difesa (v.);
— rafforzare la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri attraverso l’istituzione di una cittadinanza europea (v.);
— sviluppare in ambito europeo una cooperazione nell’ambito giustizia e affari interni, in particolare rafforzando la cooperazione di polizia e giudiziaria.
Principi ispiratori dell’azione comunitaria sono il principio di sussidiarietà (v.), introdotto dal Trattato di Maastricht come contrappeso alle nuove competenze comunitarie da esso stabilite; il principio di proporzionalità (v.), libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani (v.), delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.
Organizzazione istituita con il Trattato di Maastricht che si fonda sulle tre Comunità europee integrate da una politica estera e di sicurezza comune (v. PESC) e da una politica di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (v. CGAI).
Il termine Unione europea non compare nell’ambito dei trattati istitutivi delle Comunità europee. Esso viene formulato per la prima volta nel summit (v.) di Parigi del 21 ottobre 1972, dove i capi di Stato e di governo dichiararono che l’obiettivo primario dei loro lavori doveva consistere nel trasformare l’insieme delle relazioni tra gli Stati membri in una Unione europea, pur sempre nel rispetto e nell’osservanza assoluta dei trattati. Tale progetto si sarebbe dovuto realizzare entro il 1980 e avrebbe dovuto riguardare in modo particolare la cooperazione politica (v. CPE).
Questo progetto è stato riaffermato in numerosi lavori che hanno preceduto l’Atto unico europeo (v. Rapporto Tindemans; Dichiarazione di Stoccarda; >Progetto di Trattato sull’Unione europea) dove, nel Preambolo, gli Stati membri riaffermarono il loro intento di procedere alla realizzazione di un’Unione europea così come delineata nel summit di Parigi.
L’Atto unico europeo, inoltre, prefigura un’Unione europea basata su una doppia strategia di azione: da un lato le Comunità europee funzionanti secondo le proprie regole e dall’altro una cooperazione a livello europeo tra gli Stati firmatari (v. Cooperazione intergovernativa).
Questo modello di architettura europea è stato successivamente confermato e attuato con il Trattato di Maastricht, che definisce i tre pilastri che compongono la struttura a tempio dell’Unione (v. >Pilastri dell’Unione europea).
Infatti, come si evince dall’articolo 1 del Trattato di Maastricht, l’Unione europea non si sostituisce alle tre Comunità esistenti (anzi: l’Unione è fondata sulle Comunità) né tantomeno rappresenta una quarta organizzazione che va ad aggiungersi a quelle esistenti.
Anche il quadro istituzionale di cui si avvale l’Unione si sovrappone e si confonde con quello delle Comunità: il Trattato, infatti, non fa esplicito riferimento ad alcuna struttura istituzionale, ma si limita ad assegnare al Consiglio europeo (v.) un potere di impulso e di coordinamento e a prevedere l’intervento degli organi comunitari in diversi ipotesi.
Da quanto detto emerge chiaramente che nell’ambito dell’Unione europea si realizza più precisamente un modello di cooperazione intergovernativa che si pone, almeno in linea teorica, al di fuori della struttura istituzionale delle tre Comunità esistenti e la cui finalità è quella di condurre ad una cooperazione (e non integrazione) tra i paesi membri in settori ben determinati, in particolare la politica estera (v. PESC) e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
Gli obiettivi principali, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Trattato sull’Unione, sono:
— promuovere il progresso economico e sociale equilibrato attraverso la creazione di uno spazio senza frontiere interne;
— rafforzare la politica di coesione economica e sociale (v.);
— instaurare una unione economica e monetaria (v. UEM);
— affermare sulla scena internazionale una identità europea in materia di sicurezza e di difesa (v.);
— rafforzare la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri attraverso l’istituzione di una cittadinanza europea (v.);
— sviluppare in ambito europeo una cooperazione nell’ambito giustizia e affari interni, in particolare rafforzando la cooperazione di polizia e giudiziaria.
Principi ispiratori dell’azione comunitaria sono il principio di sussidiarietà (v.), introdotto dal Trattato di Maastricht come contrappeso alle nuove competenze comunitarie da esso stabilite; il principio di proporzionalità (v.), libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani (v.), delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.