Tutela della sanità pubblica

Tutela della sanità pubblica artt. 30, 39 e 46 Trattato CE

La protezione della sanità pubblica (v.) rientra tra le deroghe previste dal Trattato in materia di libera circolazione delle merci (v.) e libera circolazione dei lavoratori (v.) dipendenti e autonomi.
In relazione alle deroghe previste in tema di libera circolazione delle merci, l’articolo 30 del Trattato CE fa riferimento alla tutela della salute pubblica, deroga più volte invocata dagli importatori nazionali per impedire che fossero importati alcuni prodotti alimentari contenenti additivi o conservanti ammessi dalla legislazione dello Stato di produzione, ma vietati nello Stato di importazione. La Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, adottando il criterio di subordinare l’ammissibilità di una legislazione restrittiva solo in presenza di determinate condizioni, quali la possibilità, da parte degli importatori dei prodotti in causa, di chiedere una deroga al divieto di importazione, attraverso la prova che l’additivo non è pericoloso per la salute e che il suo uso è reso necessario per ragioni tecniche, quali, ad esempio, le esigenze di trasporto (sentenza CGCE del 12 marzo 1987, Commissione c. Germania, in causa 178/84; sentenza CGCE del 4 giugno 1992, Debus, cause riunite C-13/91 e C-113/91; sentenza CGCE del 16 luglio 1992, Commissione c. Italia, in causa C-95/89).
Per ciò che riguarda la tutela della sanità pubblica, come deroga alla libera circolazione dei lavoratori, la direttiva 64/221 prevede (articolo 4) che solo le malattie o infermità contenute nel suo allegato possono essere invocate nei confronti di un lavoratore, e sempreché le patologie siano insorte prima del rilascio del primo permesso di soggiorno (v.). Lo stesso dicasi per la libera circolazione dei lavoratori autonomi, relativamente alle norme di cui all’articolo 46 del Trattato CE.