Tutela dei consumatori
Tutela dei consumatori
Sebbene il trattato istitutivo della Comunità europea non contemplasse alcuna specifica disposizione in materia, è opinione corrente che essa abbia ricevuto notevole impulso ad opera dell’ordinamento comunitario.
Affinché alla politica dei consumatori fosse conferito uno specifico fondamento giuridico, fu necessario attendere l’approvazione dell’Atto unico europeo, il quale dava mandato alla Commissione di definire le proprie proposte di legislazione per la realizzazione del mercato unico (v.), in relazione a rigorosi criteri di tutela nei settori della salute, della sicurezza, dell’ambiente e della protezione dei consumatori.
Ma è solo con il Trattato di Maastricht che viene segnata una tappa fondamentale per questo settore. Con questo atto, infatti, è stato introdotto un apposito titolo dedicato alla tutela dei consumatori (l’ex titolo XI, ora XIV), nel quale esplicitamente si affermava l’obiettivo di garantire un “elevato livello di protezione dei consumatori”. Nello stesso titolo si precisava che le iniziative dell’Unione europea, a protezione dei consumatori, dovevano tendere ad integrare e a non sostituire le attività delle autorità nazionali regionali e locali, limitandosi a definire un livello comune di tutela dei consumatori valevole per il mercato unico.
L’art. 129A (ora 153) del Trattato CE è stato successivamente riformulato con il Trattato di Amsterdam. Dopo aver sottolineato l’esigenza di garantire una più adeguata promozione degli interessi economici dei consumatori, del loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi, l’art. 153 sottolinea che la Comunità provvederà a garantire un alto livello di protezione dei consumatori nella definizione e nell’attuazione di ogni sua politica.
Lo stesso articolo stabilisce che la Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi sopra citati mediante:
— misure relative al >ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (v.);
— misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri, adottate dal Consiglio secondo la procedura di codecisione (v.).
In attuazione degli obiettivi comunitari in materia di difesa dei consumatori sono state emanate una serie di direttive (v.) riguardanti la sicurezza dei prodotti, l’etichettatura degli alimenti, la pubblicità (v.) ingannevole, i diritti dei consumatori nelle vendite a domicilio.
Un’accelerazione nei tempi di produzione legislativa si ebbe nel 1992 con il varo del programma per l’attuazione del mercato unico: tra il 1988 e il 1993 furono, infatti promulgate una serie di direttive di portata settoriale che fissavano i requisiti di sicurezza per i giocattoli, i mezzi e le attrezzature di protezione del personale e che disponevano nuovi controlli sanitari e sistemi di etichettatura per gli alimenti e i prodotti agricoli.
Questa direttive furono completate nel 1992 con una direttiva ad indirizzo generale; essa imponeva ai fabbricanti e ai distributori l’obbligo d’immettere sul mercato prodotti sicuri e attribuiva la responsabilità agli Stati membri in merito all’utilizzo delle strutture di controllo per verificarne l’applicazione.
Infine è da menzionare la decisione n. 283 del 25 gennaio 1999 che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori.
Tale decisione è stata adottata al fine di contribuire alla realizzazione di un livello elevato di protezione dei consumatori, della salute umana e di contribuire al rafforzamento della fiducia dei consumatori nei prodotti e nei servizi.
Il quadro generale di attività per il periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000 identifica quattro settori d’intervento della Comunità a tutela dei consumatori:
— la loro salute e sicurezza in relazione a prodotti e servizi;
— la protezione dei loro interessi economici e giuridici, compreso l’accesso ai mezzi di risoluzione delle controversie;
— l’educazione e l’informazione sui mezzi di tutela e i diritti di cui essi godono;
— promozione e rappresentanza dei loro interessi (v. Comitato dei consumatori).
La Commissione è l’organo preposto alla vigilanza sull’attuazione del quadro generale, valuta i risultati delle azioni e dei progetti realizzati ed ha il compito di presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sui primi tre anni di attuazione delle attività realizzate nell’ambito del quadro generale.
Tutela dei consumatori
Base giuridica: art. 153 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori
Sito Internet:
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
Voci collegate: Agenzia europea per gli alimenti sicuri, BEUC, Comitato dei consumatori, Doppia indicazione dei prezzi, EMEA, Eurosportelli per i consumatori, Politica dell’ambiente, Pubblicità, Sanità pubblica
Sebbene il trattato istitutivo della Comunità europea non contemplasse alcuna specifica disposizione in materia, è opinione corrente che essa abbia ricevuto notevole impulso ad opera dell’ordinamento comunitario.
Affinché alla politica dei consumatori fosse conferito uno specifico fondamento giuridico, fu necessario attendere l’approvazione dell’Atto unico europeo, il quale dava mandato alla Commissione di definire le proprie proposte di legislazione per la realizzazione del mercato unico (v.), in relazione a rigorosi criteri di tutela nei settori della salute, della sicurezza, dell’ambiente e della protezione dei consumatori.
Ma è solo con il Trattato di Maastricht che viene segnata una tappa fondamentale per questo settore. Con questo atto, infatti, è stato introdotto un apposito titolo dedicato alla tutela dei consumatori (l’ex titolo XI, ora XIV), nel quale esplicitamente si affermava l’obiettivo di garantire un “elevato livello di protezione dei consumatori”. Nello stesso titolo si precisava che le iniziative dell’Unione europea, a protezione dei consumatori, dovevano tendere ad integrare e a non sostituire le attività delle autorità nazionali regionali e locali, limitandosi a definire un livello comune di tutela dei consumatori valevole per il mercato unico.
L’art. 129A (ora 153) del Trattato CE è stato successivamente riformulato con il Trattato di Amsterdam. Dopo aver sottolineato l’esigenza di garantire una più adeguata promozione degli interessi economici dei consumatori, del loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi, l’art. 153 sottolinea che la Comunità provvederà a garantire un alto livello di protezione dei consumatori nella definizione e nell’attuazione di ogni sua politica.
Lo stesso articolo stabilisce che la Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi sopra citati mediante:
— misure relative al >ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (v.);
— misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri, adottate dal Consiglio secondo la procedura di codecisione (v.).
In attuazione degli obiettivi comunitari in materia di difesa dei consumatori sono state emanate una serie di direttive (v.) riguardanti la sicurezza dei prodotti, l’etichettatura degli alimenti, la pubblicità (v.) ingannevole, i diritti dei consumatori nelle vendite a domicilio.
Un’accelerazione nei tempi di produzione legislativa si ebbe nel 1992 con il varo del programma per l’attuazione del mercato unico: tra il 1988 e il 1993 furono, infatti promulgate una serie di direttive di portata settoriale che fissavano i requisiti di sicurezza per i giocattoli, i mezzi e le attrezzature di protezione del personale e che disponevano nuovi controlli sanitari e sistemi di etichettatura per gli alimenti e i prodotti agricoli.
Questa direttive furono completate nel 1992 con una direttiva ad indirizzo generale; essa imponeva ai fabbricanti e ai distributori l’obbligo d’immettere sul mercato prodotti sicuri e attribuiva la responsabilità agli Stati membri in merito all’utilizzo delle strutture di controllo per verificarne l’applicazione.
Infine è da menzionare la decisione n. 283 del 25 gennaio 1999 che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori.
Tale decisione è stata adottata al fine di contribuire alla realizzazione di un livello elevato di protezione dei consumatori, della salute umana e di contribuire al rafforzamento della fiducia dei consumatori nei prodotti e nei servizi.
Il quadro generale di attività per il periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000 identifica quattro settori d’intervento della Comunità a tutela dei consumatori:
— la loro salute e sicurezza in relazione a prodotti e servizi;
— la protezione dei loro interessi economici e giuridici, compreso l’accesso ai mezzi di risoluzione delle controversie;
— l’educazione e l’informazione sui mezzi di tutela e i diritti di cui essi godono;
— promozione e rappresentanza dei loro interessi (v. Comitato dei consumatori).
La Commissione è l’organo preposto alla vigilanza sull’attuazione del quadro generale, valuta i risultati delle azioni e dei progetti realizzati ed ha il compito di presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sui primi tre anni di attuazione delle attività realizzate nell’ambito del quadro generale.
Tutela dei consumatori
Base giuridica: art. 153 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori
Sito Internet:
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
Voci collegate: Agenzia europea per gli alimenti sicuri, BEUC, Comitato dei consumatori, Doppia indicazione dei prezzi, EMEA, Eurosportelli per i consumatori, Politica dell’ambiente, Pubblicità, Sanità pubblica