Tribunale di primo grado

Tribunale di primo grado art. 225 Trattato CE; Decisione 24 ottobre 1988, n. 88/591/CECA/CEE/EURATOM; Decisione 8 giugno 1993, n. 93/350/CECA/CEE/EURATOM

Per far fronte al progressivo aumento del carico di lavoro della Corte di Giustizia (v.) l’Atto unico europeo ha previsto la possibilità che, su domanda della Corte stessa e previa convocazione della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio potesse istituire una giurisdizione di primo grado competente a conoscere di talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche (v. Ricorsi giurisdizionali comunitari), con riserva di impugnazione davanti alla Corte di Giustizia per motivi di diritto. Di qui la decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988, n. 591 che ha provveduto ad istituire il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
L’art. 225 ha recepito con carattere di definitivà tale decisione, nella misura in cui affianca alla Corte di Giustizia una giurisdizione di primo grado a carattere permanente.
Il Tribunale ha la propria sede in Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia.
Esso è composto di 15 membri, nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, per un periodo di 6 anni con criteri analoghi a quelli seguiti per i membri della Corte. Il Tribunale siede in sezioni composte di tre o cinque giudici; nei casi previsti dal regolamento di procedura può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico. È lo stesso regolamento di procedura che provvede a stabilire la composizione delle sezioni.
In via generale le sezioni non sono assistite da un avvocato generale (v.): tuttavia, in casi particolari, la sezione è tenuta a farne formale richiesta al Tribunale, che deciderà in seduta plenaria.
La presenza dell’avvocato generale è prevista invece come continuativa e permanente nell’adunanza plenaria.
Il Tribunale di primo grado è competente in materia:
— di controversie tra la Comunità ed i suoi agenti;
— di ricorso per annullamento (v.), per carenza (v. Ricorso in carenza) e per responsabilità extracontrattuale (v. Azione di responsabilità extracontrattuale) promosse da persone fisiche nell’ambito del Trattato;
— di ricorsi per annullamento e per carenza promossi da persone fisiche o giuridiche;
— di ricorsi per responsabilità extracontrattuale delle Comunità promossi da persone fisiche o giuridiche;
— di ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro i provvedimenti emessi nel campo della protezione commerciale, in caso di dumping (v.) e sovvenzioni (v.).
La procedura davanti al Tribunale è fondamentalmente analoga a quella prevista davanti alla Corte, comprendendo una fase scritta, con scambio di memorie tra le parti, ed una fase orale, che è introdotta dalla relazione del giudice relatore.
Come quelle della Corte, le udienze del Tribunale sono di regola pubbliche, mentre le sue deliberazioni sono segrete.
Per la decisione della causa è necessario un quorum di tre giudici, quando è riunito in sezione, di nove in adunanza plenaria. Alle deliberazioni partecipano solo i giudici intervenuti in udienza.
Le decisioni del Tribunale sono soggette ad impugnazione davanti alla Corte, alla quale sono legittimati le parti soccombenti (totalmente o parzialmente), gli Stati membri e le istituzioni della Comunità (anche se non sono intervenuti in primo grado dinanzi al Tribunale).
Questa particolarità fa sì che, in caso di accoglimento dell’impugnazione proposta da Stati membri o istituzioni comunitarie non intervenuti in primo grado, la Corte ha facoltà di precisare gli effetti della decisione del Tribunale da considerarsi definitivi per le partecipazioni.
Lo scopo dell’istituzione del Tribunale è statoquello di esonerare la Corte dall’esame dei fatti in settori di particolare complessità.
Il principio dell’unicità della giurisdizione resta tuttavia garantito:
— dalla impugnabilità delle sentenze (v.) del Tribunale di primo grado dinanzi alla Corte di Giustizia;
— dalla giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia nei ricorsi contro atti normativi o atti di interesse generale.