Triangolazione

Triangolazione artt. 4 e 5 Regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103/97

Metodo di conversione (v. Conversione monetaria) da una valuta nazionale ad un’altra di un paese dell’>area dell’euro (v.) in vigore dal 1° gennaio 1999. È l’unico metodo di calcolo previsto, sebbene il regolamento (art. 4) dispone che altri metodi di calcolo possono essere utilizzati solo se producono gli stessi risultati.
Il regolamento 1105/97 individua tre momenti della conversione:
— il primo momento prevede la conversione della valuta nazionale in euro utilizzando il tasso di conversione (v.) a sei cifre significative (questo avviene dividendo l’ammontare di valuta nazionale per il tasso di conversione);
— il secondo prevede l’arrotondamento dell’ammontare in euro a non meno di tre cifre decimali;
— con il terzo momento l’ammontare in euro viene convertito in valuta nazionale al tasso di conversione stabilito.
I momenti di conversione così individuati hanno come fondamento la regola secondo la quale i tassi di conversione sono esclusivamente definiti in unità monetarie nazionali per euro (il tasso di conversione della lira in euro è 1 euro = 1936,27 lire e non viceversa). Viene inoltre previsto un tasso di conversione a sei cifre significative, vale a dire un tasso che “computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, è composto di sei cifre”. Esso inoltre non può essere troncato od arrotondato durante le operazioni di conversione.