Triangolazione
Triangolazione artt. 4 e 5 Regolamento CE 17 giugno 1997, n. 1103/97
Metodo di conversione (v. Conversione monetaria) da una valuta nazionale ad un’altra di un paese dell’>area dell’euro (v.) in vigore dal 1° gennaio 1999. È l’unico metodo di calcolo previsto, sebbene il regolamento (art. 4) dispone che altri metodi di calcolo possono essere utilizzati solo se producono gli stessi risultati.
Il regolamento 1105/97 individua tre momenti della conversione:
— il primo momento prevede la conversione della valuta nazionale in euro utilizzando il tasso di conversione (v.) a sei cifre significative (questo avviene dividendo l’ammontare di valuta nazionale per il tasso di conversione);
— il secondo prevede l’arrotondamento dell’ammontare in euro a non meno di tre cifre decimali;
— con il terzo momento l’ammontare in euro viene convertito in valuta nazionale al tasso di conversione stabilito.
I momenti di conversione così individuati hanno come fondamento la regola secondo la quale i tassi di conversione sono esclusivamente definiti in unità monetarie nazionali per euro (il tasso di conversione della lira in euro è 1 euro = 1936,27 lire e non viceversa). Viene inoltre previsto un tasso di conversione a sei cifre significative, vale a dire un tasso che “computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, è composto di sei cifre”. Esso inoltre non può essere troncato od arrotondato durante le operazioni di conversione.
Metodo di conversione (v. Conversione monetaria) da una valuta nazionale ad un’altra di un paese dell’>area dell’euro (v.) in vigore dal 1° gennaio 1999. È l’unico metodo di calcolo previsto, sebbene il regolamento (art. 4) dispone che altri metodi di calcolo possono essere utilizzati solo se producono gli stessi risultati.
Il regolamento 1105/97 individua tre momenti della conversione:
— il primo momento prevede la conversione della valuta nazionale in euro utilizzando il tasso di conversione (v.) a sei cifre significative (questo avviene dividendo l’ammontare di valuta nazionale per il tasso di conversione);
— il secondo prevede l’arrotondamento dell’ammontare in euro a non meno di tre cifre decimali;
— con il terzo momento l’ammontare in euro viene convertito in valuta nazionale al tasso di conversione stabilito.
I momenti di conversione così individuati hanno come fondamento la regola secondo la quale i tassi di conversione sono esclusivamente definiti in unità monetarie nazionali per euro (il tasso di conversione della lira in euro è 1 euro = 1936,27 lire e non viceversa). Viene inoltre previsto un tasso di conversione a sei cifre significative, vale a dire un tasso che “computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, è composto di sei cifre”. Esso inoltre non può essere troncato od arrotondato durante le operazioni di conversione.