Trattato sulla fusione degli esecutivi
Trattato sulla fusione degli esecutivi
È il trattato firmato a Bruxelles nel 1965 che prevedeva l’istituzione di un Consiglio ed una Commissione unica per tutte e tre le Comunità europee, segnando un passo avanti nel processo di integrazione europea.
A partire dal 1957, venivano ad operare sul medesimo territorio la CEE (v.), la CECA (v.) e la CEEA (v.), rendendo spesso difficile individuare lo specifico campo di intervento di ciascuna Comunità.
I padri fondatori delle Comunità europee all’indomani della stipula dei trattati sentirono l’esigenza di giungere ad una fusione delle stesse ma le resistenze politiche degli Stati membri impedirono di giungere ad una totale unificazione.
Va rilevato che sin dalla loro istituzione il Parlamento europeo e la Corte di Giustizia sono stati istituzioni comuni alle tre Comunità.
Invece solo con il Trattato sulla fusione degli esecutivi si è giunti alla stesura di un testo definitivo che ha unificato le due Commissioni (CE ed Euratom) e l’Alta Autorità della CECA (v.) da un lato, ed i tre Consigli dall’altro. Successivamente il citato Trattato è stato abrogato dal Trattato di Amsterdam (v.); le relative disposizioni sono ora richiamate all’interno dei Trattati istitutivi mentre alcuni dei principi fondamentali, introdotti dal testo abrogato, sono stati richiamati all’art. 9 del Trattato di Amsterdam.
Alla fusione delle istituzioni, però, non si accompagnava una unificazione delle loro funzioni che restarono fondamentalmente separate. Ogni istituzione, infatti, pur essendo composta dalle stesse persone per tutte e tre le organizzazioni, operava ora come organo di una Comunità, ora come organo di un’altra.
Come chiaramente affermava l’art. 1 del Trattato sulla fusione degli esecutivi, il Consiglio unificato esercitava i poteri e le competenze in precedenza devoluti ai tre Consigli; ugualmente disponeva l’art. 9 in relazione alla Commissione Unica che sostituiva l’Alta Autorità della CECA e le Commissioni delle altre due Comunità; l’unico atto di tali istituzioni che veniva espressamente unificato dal trattato in questione era la Relazione Generale sull’attività delle Comunità che la Commissione era tenuta a pubblicare ogni anno.
Adottato: Bruxelles, 8 aprile 1965
Entrato in vigore: 1° luglio 1967
Ratificato: L. 3 maggio 1966, n. 437
È il trattato firmato a Bruxelles nel 1965 che prevedeva l’istituzione di un Consiglio ed una Commissione unica per tutte e tre le Comunità europee, segnando un passo avanti nel processo di integrazione europea.
A partire dal 1957, venivano ad operare sul medesimo territorio la CEE (v.), la CECA (v.) e la CEEA (v.), rendendo spesso difficile individuare lo specifico campo di intervento di ciascuna Comunità.
I padri fondatori delle Comunità europee all’indomani della stipula dei trattati sentirono l’esigenza di giungere ad una fusione delle stesse ma le resistenze politiche degli Stati membri impedirono di giungere ad una totale unificazione.
Va rilevato che sin dalla loro istituzione il Parlamento europeo e la Corte di Giustizia sono stati istituzioni comuni alle tre Comunità.
Invece solo con il Trattato sulla fusione degli esecutivi si è giunti alla stesura di un testo definitivo che ha unificato le due Commissioni (CE ed Euratom) e l’Alta Autorità della CECA (v.) da un lato, ed i tre Consigli dall’altro. Successivamente il citato Trattato è stato abrogato dal Trattato di Amsterdam (v.); le relative disposizioni sono ora richiamate all’interno dei Trattati istitutivi mentre alcuni dei principi fondamentali, introdotti dal testo abrogato, sono stati richiamati all’art. 9 del Trattato di Amsterdam.
Alla fusione delle istituzioni, però, non si accompagnava una unificazione delle loro funzioni che restarono fondamentalmente separate. Ogni istituzione, infatti, pur essendo composta dalle stesse persone per tutte e tre le organizzazioni, operava ora come organo di una Comunità, ora come organo di un’altra.
Come chiaramente affermava l’art. 1 del Trattato sulla fusione degli esecutivi, il Consiglio unificato esercitava i poteri e le competenze in precedenza devoluti ai tre Consigli; ugualmente disponeva l’art. 9 in relazione alla Commissione Unica che sostituiva l’Alta Autorità della CECA e le Commissioni delle altre due Comunità; l’unico atto di tali istituzioni che veniva espressamente unificato dal trattato in questione era la Relazione Generale sull’attività delle Comunità che la Commissione era tenuta a pubblicare ogni anno.
Adottato: Bruxelles, 8 aprile 1965
Entrato in vigore: 1° luglio 1967
Ratificato: L. 3 maggio 1966, n. 437