Trattato quadro
Trattato quadro
Espressione che si riferisce al trattato istitutivo della Comunità economica europea (v. Trattati di Roma) per sottolineare la sua caratteristica di negoziato permanente, vale a dire di un trattato che fissa soltanto l’obiettivo ultimo cui mira, delegando ad altre disposizioni (v. Diritto comunitario derivato) il compito di definire le procedure di attuazione.
Il Trattato CEE, infatti, al momento della sua firma, conteneva l’indicazione precisa degli obiettivi intermedi e finali che si volevano raggiungere, senza però specificare nulla riguardo le procedure che le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto seguire.
Le norme contenute nel trattato erano dettagliate in riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione solo per quel che riguardava la realizzazione dell’unione doganale (v.) e l’istituzione di una tariffa doganale comune (v. TDC); per il raggiungimento della completa integrazione economica comunitaria, invece, erano necessari interventi di armonizzazione legislativa, sia economica che sociale, che sono stati oggetto di compromessi con gli Stati membri.
I padri fondatori dell’Europa comunitaria, infatti, avevano previsto un graduale trasferimento di sovranità (v.) dagli organi nazionali alle istituzioni comunitarie sulla base di continui negoziati durante i quali si è cercato di mediare gli interessi a volte contrastanti tra gli Stati e la Comunità europea.
Espressione che si riferisce al trattato istitutivo della Comunità economica europea (v. Trattati di Roma) per sottolineare la sua caratteristica di negoziato permanente, vale a dire di un trattato che fissa soltanto l’obiettivo ultimo cui mira, delegando ad altre disposizioni (v. Diritto comunitario derivato) il compito di definire le procedure di attuazione.
Il Trattato CEE, infatti, al momento della sua firma, conteneva l’indicazione precisa degli obiettivi intermedi e finali che si volevano raggiungere, senza però specificare nulla riguardo le procedure che le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto seguire.
Le norme contenute nel trattato erano dettagliate in riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione solo per quel che riguardava la realizzazione dell’unione doganale (v.) e l’istituzione di una tariffa doganale comune (v. TDC); per il raggiungimento della completa integrazione economica comunitaria, invece, erano necessari interventi di armonizzazione legislativa, sia economica che sociale, che sono stati oggetto di compromessi con gli Stati membri.
I padri fondatori dell’Europa comunitaria, infatti, avevano previsto un graduale trasferimento di sovranità (v.) dagli organi nazionali alle istituzioni comunitarie sulla base di continui negoziati durante i quali si è cercato di mediare gli interessi a volte contrastanti tra gli Stati e la Comunità europea.