Trattato di Maastricht

Trattato di Maastricht

È il documento firmato a Maastricht nel 1992 dai rappresentanti degli Stati membri, la cui denominazione ufficiale è Trattato sull’Unione europea.
Il Trattato di Maastricht è il risultato di lunghi e laboriosi negoziati finalizzati al completamento del mercato interno (v.) e all’individuazione delle future tappe dell’integrazione comunitaria.
Le istituzioni comunitarie, infatti, già a partire dal 1988 avevano avviato un intenso lavorio, culminato nelle due conferenze intergovernative tenutesi a Roma nel dicembre 1990 sull’unione economica e monetaria (v. UEM) e sull’unione politica. Il testo elaborato nelle due conferenze intergovernative fu definitivamente firmato nel corso del vertice europeo (v.) di Maastricht del dicembre 1991.
Il processo di ratifica (v.) del Trattato sull’Unione è stato particolarmente travagliato, tanto da far temere più volte un completo abbandono del progetto. In Francia il trattato è stato sottoposto a referendum (v.), così come in Danimarca dove si sono svolte due consultazioni referendarie: la prima lo ha bocciato e solo dopo aver ottenuto le deroghe (v. Opting out) richieste la seconda consultazione ha dato esito positivo. In Gran Bretagna è stato approvato solo dopo che il governo ha posto la questione di fiducia; in Germania il Parlamento ha ratificato il trattato già nel dicembre 1992, ma ha dovuto attendere una pronuncia della propria Corte Costituzionale prima di poter depositare la ratifica.
La portata estremamente innovativa di questo trattato risiede principalmente nella nuova struttura a tempio dell’Unione europea, composta da tre pilastri (v. >Pilastri dell’Unione europea): la dimensione comunitaria (v. Primo pilastro), la politica estera e di sicurezza comune (v. PESC) e la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (v. CGAI).
Allo stesso trattato sono aggiunti vari protocolli (v.) e dichiarazioni, tra cui spiccano i due Protocolli che definiscono lo statuto del Sistema europeo delle Banche centrali (v. SEBC), dell’Istituto monetario europeo (v. IME) e della Banca centrale europea (v. BCE). In particolare il trattato è articolato nelle seguenti sezioni:
— disposizioni comuni (titolo I). Questa prima sezione definisce le linee guida che ispirano l’azione comunitaria, il cui compito è quello di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri ed i loro popoli;
— modifiche al Trattato CEE (titolo II). Questa sezione rappresenta la parte più innovativa dell’intero Trattato di Maastricht a cominciare dall’alto valore simbolico da attribuire alla disposizione che sostituisce l’espressione “Comunità Economica Europea” con “Comunità Europea” in tutto il Trattato di Roma del 1957. La modifica è un evidente segnale della volontà di non limitare più l’azione della Comunità alle sole relazioni economiche ma di estenderla anche ad altri campi finora considerati di esclusiva competenza degli Stati membri.
Principi fondamentali di questa parte del trattato sono:
— l’instaurazione di una unione economica e monetaria;
— l’istituzione di una cittadinanza europea (v.);
— l’affermazione del principio di sussidiarità (v.);
— l’ampliamento delle politiche comunitarie (in particolare, industria, sanità pubblica, educazione e cultura);
— la revisione dei poteri attribuiti ad alcune istituzioni comunitarie ed, in particolare, l’ampliamento delle funzioni del Parlamento europeo;
— modifiche ai Trattati CECA ed Euratom (titoli III e IV). Le disposizioni contenute in questi due titoli sono largamente riproduttive di quelle contenute nel titolo precedente;
— disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune (titolo V). Rappresenta una delle novità più importanti del Trattato di Maastricht ed è il risultato finale dei lunghi negoziati intrapresi nell’ambito della conferenza intergovernativa convocata nel 1990. Le disposizioni contenute in questo titolo non introducono alcuna modifica ai Trattati istitutivi delle Comunità europee;
— disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (titolo VI). L’apertura delle frontiere tra i paesi comunitari a partire dal 1° gennaio 1993 ha inevitabilmente imposto un notevole ridimensionamento delle possibilità di controllo frontaliere. Al fine di realizzare una più efficace cooperazione in questo settore con il Trattato di Maastricht si è deciso di delineare alcune strategie comuni (v.) tra gli Stati membri, tra cui rientra anche la costituzione di un Ufficio europeo di Polizia (v. Europol). Tuttavia molte delle disposizioni contenute in questo titolo (che originariamente era denominato cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni) sono state comunitarizzate (v. Comunitarizzazione) con il Trattato di Amsterdam;
— disposizioni su una cooperazione rafforzata (titolo VII). Non era previsto dall’originario Trattato di Maastricht, ma è stato aggiunto dal Trattato di Amsterdam. Prevede la possibilità che alcuni Stati membri possano perseguire autonomamente determinate politiche quando non è possibile raggiungere l’unanimità;
— disposizioni finali (titolo VIII). Oltre all’art. 49 (ex O), che disciplina la procedura per l’adesione (v.) di nuovi Stati, la disposizione più importante (ora abrogata) contenuta in questo titolo era quella che prevedeva la convocazione, entro il 1996, di una conferenza intergovernativa per apportare eventuali modifiche al trattato: da questa disposizione è nato il Trattato di Amsterdam.

Adottato
: Maastricht, 7 febbraio 1992
Entrato in vigore
: 1° novembre 1993
Ratificato
: L. 3 novembre 1992, n. 454