Trattato di Amsterdam

Trattato di Amsterdam

Dopo l’Atto unico europeo (v. AUE) ed il Trattato di Maastricht (v.) si tratta del terzo trattato con il quale sono state apportate significative modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità europee. In particolare il Trattato di Amsterdam è nato sulla base di una specifica disposizione contenuta già nel Trattato di Maastricht e che prevedeva la convocazione, per il 1996, di una Conferenza intergovernativa (v. CIG) con il compito di proporre i necessari adattamenti ai trattati, in vista delle sfide che si pongono per il nuovo millennio ed in seguito alla introduzione dell’euro (v.). L’accordo finale sul testo del nuovo trattato è stato raggiunto nel corso del vertice europeo (v.) di Amsterdam del 17 giugno 1997, mentre la firma ufficiale si è avuta il 2 ottobre dello stesso anno: esaurito il processo di ratifica (v.) il trattato è entrato in vigore il 1° maggio 1999.
La più importante novità introdotta dal Trattato di Amsterdam nell’ambito delle politiche comunitarie (v.) è sicuramente l’impegno assunto per la promozione di un più alto livello occupazionale; nel Trattato istitutivo della Comunità europea è stato aggiunto un nuovo titolo interamente dedicato alle problematiche occupazionali, con il quale, pur ribadendo che la responsabilità in materia di occupazione è posta principalmente a carico degli Stati membri, si tenta di introdurre un coordinamento anche a livello europeo (v. Occupazione).
Un altro capitolo dedicato al mondo del lavoro è quello relativo alla politica sociale (v.), finora relegata in un protocollo allegato al Trattato sull’Unione e che ora entra a far parte a pieno titolo delle politiche comuni, essendo cadute tutte le obiezioni britanniche.
Altre modifiche hanno riguardato la >politica dell’ambiente (v.), la sanità pubblica (v.) e la tutela dei consumatori (v.).
Sebbene estremamente limitate rispetto alle iniziali aspettative, non mancano anche nel settore della PESC (v.) rilevanti novità introdotte dal Trattato di Amsterdam. In particolare:
— è previsto che l’Unione possa adottare strategie comuni (v.) per le azioni da intraprendere nell’ambito della politica estera;
— viene introdotto il principio dell’astensione costruttiva (v.), che potrebbe consentire una più efficace azione da parte degli Stati membri;
— tra le priorità dell’azione comunitaria rientrano le missioni umanitarie, di soccorso e di mantenimento della pace, secondo le indicazioni contenute nella Dichiarazione di Petersberg (v.);
— viene creata una cellula di programmazione politica e di tempestivo allarme (v.), che ha il compito di individuare le zone di conflitto potenziale e anticipare eventuali situazioni di crisi;
— per dare continuità all’azione dell’Unione in questo settore al Segretariato generale del Consiglio (v.) viene attribuito il ruolo di Alto rappresentante per la PESC (v.).
Le più importanti novità del Trattato di Amsterdam sono, però, sicuramente quelle che hanno radicalmente trasformato la cooperazione in materia di giustizia e affari interni (v. CGAI). Coerentemente con un’indicazione già contenuta nel Trattato di Maastricht quasi tutti i settori che rientravano nell’ambito del terzo pilastro (v. >Pilastri dell’Unione europea) sono ora stati trasferiti nel primo pilastro, comunitarizzando (v. Comunitarizzazione), materie che in precedenza erano trattate esclusivamente in ambito intergovernativo (rilascio di visti, concessione di asilo, azione comune in materia di immigrazione, cooperazione doganale, cooperazione giudiziaria in materia civile e più in generale tutte le questioni attinenti alla libera circolazione delle persone).
La radicale modifica delle disposizioni contenute nel titolo VI del Trattato sull’Unione europea si riflette anche nella nuova denominazione introdotta dal Trattato di Amsterdam: non più cooperazione in materia di giustizia e affari interni, ma cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
Con il Trattato di Amsterdam è stata anche istituzionalizzata la facoltà di procedere ad una integrazione differenziata (v.) attraverso il meccanismo della cooperazione rafforzata (v. Principio della cooperazione rafforzata); in pratica si sancisce il diritto per quegli Stati membri che intendono perseguire determinate politiche comuni a procedere anche in assenza di una volontà comune di tutti i membri.
L’introduzione del principio della cooperazione rafforzata ha consentito, ad esempio, di comunitarizzare l’acquis di Schengen (v. Convenzione di Schengen).
Con il Trattato di Amsterdam si è proceduto anche ad un’opera di razionalizzazione e semplificazione di questo groviglio di disposizioni; la seconda parte del nuovo trattato è interamente dedicata a questa operazione (v. Semplificazione e codificazione dei trattati).

Adottato
: Amsterdam, 2 ottobre 1997
Entrato in vigore
: 1° maggio 1999
Ratificato
: L. 16 giugno 1998, n. 209