Trattati di adesione
Trattati di adesione
Accordi internazionali che si concludono tra gli Stati richiedenti l’adesione (v.) all’Unione europea e gli Stati contraenti del trattato originario.
Tali accordi devono essere sottoposti alla ratifica (v.) di tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
I trattati di adesione non contengono le condizioni per l’ammissione né gli adattamenti ai trattati istitutivi che questa rende necessari (esempio: numero dei membri degli organi, elenchi di prodotti, tariffa doganale comune etc.).
Tali elementi sono contenuti nell’Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati, le cui disposizioni costituiscono parte integrante del trattato di adesione.
Gli strumenti relativi all’adesione (Trattato, Atto, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni) contengono soprattutto la previsione di periodi transitori, in ossequio al principio, già applicato nei trattati originari, di gradualità.
Di massima, invece, gli strumenti di adesione non contengono modificazioni alle norme che riguardano i settori d’intervento e le politiche della Comunità (POCAR).
Un ampliamento anomalo in questo contesto è rappresentato dall’ingresso nell’Unione dell’ex Repubblica democratica tedesca. Com’è noto la riunificazione delle due Germanie è avvenuta il 3 ottobre 1990: tuttavia già durante il Vertice di Dublino dell’aprile 1990 i capi di Stato e di governo avevano stabilito che non vi era alcuna necessità di procedere ad una formale revisione dei trattati istitutivi. Furono introdotte soltanto alcune misure di adeguamento che tenessero conto della nuova situazione.
Accordi internazionali che si concludono tra gli Stati richiedenti l’adesione (v.) all’Unione europea e gli Stati contraenti del trattato originario.
Tali accordi devono essere sottoposti alla ratifica (v.) di tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
I trattati di adesione non contengono le condizioni per l’ammissione né gli adattamenti ai trattati istitutivi che questa rende necessari (esempio: numero dei membri degli organi, elenchi di prodotti, tariffa doganale comune etc.).
Tali elementi sono contenuti nell’Atto relativo alle condizioni d’adesione e agli adattamenti dei trattati, le cui disposizioni costituiscono parte integrante del trattato di adesione.
Gli strumenti relativi all’adesione (Trattato, Atto, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni) contengono soprattutto la previsione di periodi transitori, in ossequio al principio, già applicato nei trattati originari, di gradualità.
Di massima, invece, gli strumenti di adesione non contengono modificazioni alle norme che riguardano i settori d’intervento e le politiche della Comunità (POCAR).
Un ampliamento anomalo in questo contesto è rappresentato dall’ingresso nell’Unione dell’ex Repubblica democratica tedesca. Com’è noto la riunificazione delle due Germanie è avvenuta il 3 ottobre 1990: tuttavia già durante il Vertice di Dublino dell’aprile 1990 i capi di Stato e di governo avevano stabilito che non vi era alcuna necessità di procedere ad una formale revisione dei trattati istitutivi. Furono introdotte soltanto alcune misure di adeguamento che tenessero conto della nuova situazione.