Trattati comunitari
Trattati comunitari
Sono gli accordi firmati dagli Stati membri che contengono le disposizioni sulle quali si fondano le Comunità europee e l’Unione europea.
Sono i trattati che hanno istituito le Comunità europee e gli atti successivi che ne hanno operato una modifica o li hanno completati (tra i principali l’Atto unico europeo, il Trattato di Maastricht e, da ultimo, il Trattato di Amsterdam).
Firmati per un periodo illimitato di tempo (ad eccezione del Trattato CECA), la loro entrata in vigore è subordinata alla ratifica (v.) da parte degli Stati membri, preceduta in alcuni casi, da un referendum (v.) popolare. Essi, inoltre, possono essere modificati solo seguendo l’apposita procedura di revisione dei trattati (v.) prevista dall’art. 48 del Trattato sull’Unione.
Le norme contenute nei trattati comunitari si applicano ai territori su cui gli Stati membri esercitano la propria giurisdizione secondo le rispettive norme costituzionali e ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero (v. Territorio comunitario).
I trattati rappresentano il nucleo principale del diritto comunitario originario (v.) e le norme in essi contenute non possono essere disattese dagli atti delle istituzioni comunitarie, né da disposizioni nazionali (v. Principio del primato del diritto comunitario). Quando queste norme sono sufficientemente chiare e non subordinate all’emanazione di norme interne di esecuzione esse producono effetti diretti negli ordinamenti statali (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario).
La Corte di Giustizia è l’istituzione cui spetta il compito di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto comunitario (v.).
Sono gli accordi firmati dagli Stati membri che contengono le disposizioni sulle quali si fondano le Comunità europee e l’Unione europea.
Sono i trattati che hanno istituito le Comunità europee e gli atti successivi che ne hanno operato una modifica o li hanno completati (tra i principali l’Atto unico europeo, il Trattato di Maastricht e, da ultimo, il Trattato di Amsterdam).
Firmati per un periodo illimitato di tempo (ad eccezione del Trattato CECA), la loro entrata in vigore è subordinata alla ratifica (v.) da parte degli Stati membri, preceduta in alcuni casi, da un referendum (v.) popolare. Essi, inoltre, possono essere modificati solo seguendo l’apposita procedura di revisione dei trattati (v.) prevista dall’art. 48 del Trattato sull’Unione.
Le norme contenute nei trattati comunitari si applicano ai territori su cui gli Stati membri esercitano la propria giurisdizione secondo le rispettive norme costituzionali e ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero (v. Territorio comunitario).
I trattati rappresentano il nucleo principale del diritto comunitario originario (v.) e le norme in essi contenute non possono essere disattese dagli atti delle istituzioni comunitarie, né da disposizioni nazionali (v. Principio del primato del diritto comunitario). Quando queste norme sono sufficientemente chiare e non subordinate all’emanazione di norme interne di esecuzione esse producono effetti diretti negli ordinamenti statali (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario).
La Corte di Giustizia è l’istituzione cui spetta il compito di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto comunitario (v.).