Transito comunitario
Transito comunitario artt. 91-97 Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92
Insieme di disposizioni comunitarie che consentono il passaggio delle merci da uno Stato membro all’altro evitando complesse procedure di sdoganamento.
Con la completa realizzazione del mercato interno (v.) sono cadute tutte le frontiere doganali tra i paesi comunitari ed è scomparsa anche la residua formalità della presentazione del DAU (v.).
Pertanto l’attraversamento di una frontiera interna non è più un evento che dà necessariamente luogo ad un controllo delle merci in transito: ciò non vuol dire che lo Stato non potrà più effettuare controlli sui beni viaggianti sul suo territorio, ma più semplicemente implica un controllo non più sistematico alle frontiere ed attuato secondo procedure non discriminatorie riguardo all’origine e al modo di trasporto delle merci.
L’intera materia è ora disciplinata dal Regolamento n. 2913 del 12 ottobre 1992 (v. Codice doganale comunitario) che ha raccolto e armonizzato l’intera normativa relativa al transito delle merci in ambito comunitario.
Il regime di transito comunitario è diverso a seconda che lo scambio di merci avvenga tra Stati membri attraverso paesi terzi, o avvenga con paesi terzi.
Nel primo caso è necessario porre in essere, tanto al momento dell’uscita dalla Comunità, quanto al momento del reingresso in essa, un’operazione doganale, sia al fine di provare lo status comunitario della merce al momento del reingresso nel territorio della Comunità, sia a garanzia che la merce stessa non venga immessa in consumo nello Stato attraversato.
Le modalità di effettuazione di tale operazione doganale variano a seconda che il paese terzo attraversato aderisca o meno all’EFTA (v.).
Nel secondo caso, per ciò che concerne le esportazioni verso paesi terzi possono verificarsi due ipotesi:
— le formalità di esportazione saranno espletate in un ufficio di frontiera della Comunità e l’inoltro delle merci dallo Stato membro di esportazione fino all’ufficio di frontiera dovrà avvenire senza alcuna formalità;
— le formalità di esportazione avranno luogo in un ufficio doganale situato all’interno della Comunità e l’inoltro delle merci fino all’ufficio doganale della frontiera comunitaria sarà effettuato senza alcun controllo alle frontiere interne. Nell’ufficio doganale di frontiera dovrà comunque essere presentato un esemplare della bolletta di esportazione per consentire di attestare l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
Sebbene la scelta tra le due ipotesi sia, in linea di massima, lasciata all’esportatore, in sede comunitaria si è delineata la preferenza per la seconda ipotesi, per la quale la dichiarazione di esportazione dovrebbe essere presentata all’ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l’esportatore opera, oppure dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.
Relativamente alle importazioni di merci da paesi terzi saranno possibili tre soluzioni:
— le formalità di importazione definitiva saranno espletate nel primo ufficio doganale di ingresso nella Comunità e le merci potranno, quindi, circolare nel territorio comunitario (v.) senza alcuna forma di controllo;
— nel primo ufficio di ingresso nella Comunità le merci saranno immesse soltanto in libera pratica (v.) mediante il pagamento dei dazi doganali e circoleranno vincolate al regime di transito comunitario interno fino al luogo di immissione in consumo, presso la cui dogana saranno versate le imposte interne;
— si potrà procedere, contestualmente, alla immissione in libera pratica ed alla immissione in consumo presso la dogana interna, nella cui competenza territoriale è compreso il luogo di destinazione finale delle merci. In tale ipotesi le merci circoleranno nell’ambito del mercato unico e fino al luogo di immissione in consumo vincolate al regime di transito comunitario esterno, e presso la dogana interna saranno corrisposti sia i dazi doganali che le imposte interne.
È probabile che quest’ultima sarà la procedura preferibile visto che consente di usufruire della cd. procedura di domiciliazione, grazie alla quale gli operatori possono ricevere direttamente nei propri stabilimenti anche le merci ancora vincolate a dogana e disporne immediatamente, senza l’intervento di quest’ultima, con conseguente risparmio di tempo e di spese. Tale sistema si presenta peraltro vantaggioso per la stessa Amministrazione che potrà programmare l’ubicazione degli uffici doganali in località che abbraccino strategicamente vaste aree economico-produttive.
Insieme di disposizioni comunitarie che consentono il passaggio delle merci da uno Stato membro all’altro evitando complesse procedure di sdoganamento.
Con la completa realizzazione del mercato interno (v.) sono cadute tutte le frontiere doganali tra i paesi comunitari ed è scomparsa anche la residua formalità della presentazione del DAU (v.).
Pertanto l’attraversamento di una frontiera interna non è più un evento che dà necessariamente luogo ad un controllo delle merci in transito: ciò non vuol dire che lo Stato non potrà più effettuare controlli sui beni viaggianti sul suo territorio, ma più semplicemente implica un controllo non più sistematico alle frontiere ed attuato secondo procedure non discriminatorie riguardo all’origine e al modo di trasporto delle merci.
L’intera materia è ora disciplinata dal Regolamento n. 2913 del 12 ottobre 1992 (v. Codice doganale comunitario) che ha raccolto e armonizzato l’intera normativa relativa al transito delle merci in ambito comunitario.
Il regime di transito comunitario è diverso a seconda che lo scambio di merci avvenga tra Stati membri attraverso paesi terzi, o avvenga con paesi terzi.
Nel primo caso è necessario porre in essere, tanto al momento dell’uscita dalla Comunità, quanto al momento del reingresso in essa, un’operazione doganale, sia al fine di provare lo status comunitario della merce al momento del reingresso nel territorio della Comunità, sia a garanzia che la merce stessa non venga immessa in consumo nello Stato attraversato.
Le modalità di effettuazione di tale operazione doganale variano a seconda che il paese terzo attraversato aderisca o meno all’EFTA (v.).
Nel secondo caso, per ciò che concerne le esportazioni verso paesi terzi possono verificarsi due ipotesi:
— le formalità di esportazione saranno espletate in un ufficio di frontiera della Comunità e l’inoltro delle merci dallo Stato membro di esportazione fino all’ufficio di frontiera dovrà avvenire senza alcuna formalità;
— le formalità di esportazione avranno luogo in un ufficio doganale situato all’interno della Comunità e l’inoltro delle merci fino all’ufficio doganale della frontiera comunitaria sarà effettuato senza alcun controllo alle frontiere interne. Nell’ufficio doganale di frontiera dovrà comunque essere presentato un esemplare della bolletta di esportazione per consentire di attestare l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
Sebbene la scelta tra le due ipotesi sia, in linea di massima, lasciata all’esportatore, in sede comunitaria si è delineata la preferenza per la seconda ipotesi, per la quale la dichiarazione di esportazione dovrebbe essere presentata all’ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l’esportatore opera, oppure dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.
Relativamente alle importazioni di merci da paesi terzi saranno possibili tre soluzioni:
— le formalità di importazione definitiva saranno espletate nel primo ufficio doganale di ingresso nella Comunità e le merci potranno, quindi, circolare nel territorio comunitario (v.) senza alcuna forma di controllo;
— nel primo ufficio di ingresso nella Comunità le merci saranno immesse soltanto in libera pratica (v.) mediante il pagamento dei dazi doganali e circoleranno vincolate al regime di transito comunitario interno fino al luogo di immissione in consumo, presso la cui dogana saranno versate le imposte interne;
— si potrà procedere, contestualmente, alla immissione in libera pratica ed alla immissione in consumo presso la dogana interna, nella cui competenza territoriale è compreso il luogo di destinazione finale delle merci. In tale ipotesi le merci circoleranno nell’ambito del mercato unico e fino al luogo di immissione in consumo vincolate al regime di transito comunitario esterno, e presso la dogana interna saranno corrisposti sia i dazi doganali che le imposte interne.
È probabile che quest’ultima sarà la procedura preferibile visto che consente di usufruire della cd. procedura di domiciliazione, grazie alla quale gli operatori possono ricevere direttamente nei propri stabilimenti anche le merci ancora vincolate a dogana e disporne immediatamente, senza l’intervento di quest’ultima, con conseguente risparmio di tempo e di spese. Tale sistema si presenta peraltro vantaggioso per la stessa Amministrazione che potrà programmare l’ubicazione degli uffici doganali in località che abbraccino strategicamente vaste aree economico-produttive.