Terzo pilastro

Terzo pilastro artt. 29-41 Trattato sull’Unione europea

Con riferimento alla struttura istituzionale introdotta dal Trattato di Maastricht (v. >Pilastri dell’Unione europea) con l’espressione terzo pilastro si indica l’attuale cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.). Nell’originaria formulazione del Trattato di Maastricht (prima delle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam) il terzo pilastro riguardava la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (v. CGAI).
La caratteristica fondamentale del terzo pilastro è il metodo intergovernativo (v.) con cui vengono adottati gli atti tutti scarsamente vincolanti ad eccezione delle convenzioni internazionali.
In seguito alle modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam, che ha proceduto alla comunitarizzazione (v.) delle disposizioni in materia di asilo (v.), visti (v.), immigrazione (v.) e cooperazione doganale (v.), rientrano attualmente nel suddetto pilastro:
— la lotta contro il terrorismo (v.);
— la tratta degli esseri umani;
— i reati contro i minori;
— il traffico di droga e armi;
— la lotta contro la corruzione (v.) e la lotta contro le frodi (v.).
Gli obiettivi sono attuati attraverso una più stretta cooperazione fra le forze di polizia (v. Cooperazione di polizia; Europol), fra le autorità giudiziarie in materia penale e attraverso un ravvicinamento delle normative nazionali in materia penale (v. >Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative).