Territorio doganale comunitario

Territorio doganale comunitario art. 3 Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92

Porzione di territorio circoscritto dalla linea doganale, ossia da quella striscia di territorio che segna il confine tra uno Stato ed un altro, in prossimità della quale sono effettuati controlli doganali.
Il territorio doganale della Comunità europea comprende:
— il territorio del Regno del Belgio;
— il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia;
— il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell’isola di Helgoland e del territorio di Büsingen;
— il territorio della Repubblica ellenica;
— il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla;
— il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori d’oltremare e per Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte;
— il territorio dell’Irlanda;
— il territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio;
— il territorio del Granducato del Lussemburgo;
— il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa;
— il territorio della Repubblica d’Austria;
— il territorio della Repubblica portoghese;
— il territorio della Repubblica di Finlandia;
— il territorio del Regno di Svezia;
— il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man.
Viene considerato come facente parte del territorio doganale della Comunità anche il territorio del Principato di Monaco.
Fanno parte del territorio doganale della Comunità le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri (v.).
Su questo territorio gli Stati membri hanno creato un’unione doganale (v.) ed hanno istituito una tariffa doganale comune (v. TDC) applicabile nei confronti degli Stati terzi (v.).