Territorio comunitario
Territorio comunitario art. 299 Trattato CE
Spazio comprendente l’intero territorio degli Stati membri, incluse le piattaforme continentali, le acque territoriali e le rispettive zone economiche esclusive, nel cui ambito le istituzioni comunitarie esercitano i poteri loro conferiti dai trattati istitutivi.
Secondo quanto stabilito dall’art. 299, formano il territorio comunitario: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord.
Non rientrano nel territorio comunitario le isole Faeröer, le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Cipro nonché i territori che sono sottoposti al campo di applicazione del trattato sulla base di misure specifiche.
Quest’ultimo caso riguarda i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera e isole Canarie: a causa della loro particolare struttura socioeconomica, le peculiari condizioni climatiche e la loro grande distanza, infatti, il Consiglio su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo adotta disposizioni particolari.
Alle isole Normanne e all’isola di Man i principi normativi del trattato si estendono solo nella misura in cui sono strumentali per il rispetto del regime specifico previsto per tali isole.
Spazio comprendente l’intero territorio degli Stati membri, incluse le piattaforme continentali, le acque territoriali e le rispettive zone economiche esclusive, nel cui ambito le istituzioni comunitarie esercitano i poteri loro conferiti dai trattati istitutivi.
Secondo quanto stabilito dall’art. 299, formano il territorio comunitario: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord.
Non rientrano nel territorio comunitario le isole Faeröer, le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Cipro nonché i territori che sono sottoposti al campo di applicazione del trattato sulla base di misure specifiche.
Quest’ultimo caso riguarda i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera e isole Canarie: a causa della loro particolare struttura socioeconomica, le peculiari condizioni climatiche e la loro grande distanza, infatti, il Consiglio su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo adotta disposizioni particolari.
Alle isole Normanne e all’isola di Man i principi normativi del trattato si estendono solo nella misura in cui sono strumentali per il rispetto del regime specifico previsto per tali isole.