Tassazione nel paese di origine

Tassazione nel paese di origine artt. 90, 91, 93 Trattato CE

Criterio in base al quale viene stabilito che la tassazione dei beni, oggetto degli scambi internazionali, deve avvenire nel paese produttore.
Il criterio in esame assume notevole importanza alla luce dei rapporti commerciali fra i paesi appartenenti alla Comunità europea.
Il trattato, infatti, ne prevede l’adozione successivamente alla realizzazione di un effettivo sistema unitario fra i vari paesi, dal momento che soltanto la presenza di identità di aliquote e di base imponibile è in grado di consentire il versamento dell’imposta (v. IVA) allo Stato di cui è cittadino chi cede il bene o presta il servizio, anche se l’intero tributo verrà poi a gravare sul consumatore finale del paese di destinazione.
Ne consegue che sarà ovviamente avvantaggiato lo Stato che abbia raggiunto un maggior grado d’industrializzazione poichè, in tal caso, il carico fiscale (v. Armonizzazione fiscale) sarà sicuramente più elevato rispetto ai paesi in cui, invece, l’attività agricola è quella che riveste ancora un’importanza prevalente.
Se dunque verrà attuata la prevista armonizzazione dei sistemi fiscali, decadrà l’attuale prevalenza del criterio di tassazione nel paese di destinazione (v.): il meccanismo impositivo indiretto subirà radicali modificazioni che consentiranno l’apertura delle frontiere fiscali.