Tassazione nel paese di destinazione

Tassazione nel paese di destinazione artt. 90, 91 Trattato CE

Criterio in base al quale viene stabilito che la tassazione dei beni, oggetto degli scambi internazionali, debba avvenire nel paese in cui essi sono acquistati e utilizzati.
Il fine del criterio è di sottoporre ad un regime fiscale uniforme (qual è quello dello Stato importatore), tutti i beni esistenti in un determinato paese, indipendentemente dalla loro provenienza.
Il rimborso, però, non è sempre agevole, soprattutto in presenza di tributi che incidono sull’intera attività, ovvero quando si pone la necessità di valutare l’ammontare della merce incorporata in un prodotto.
Le conseguenze economiche derivanti dall’applicazione del criterio di tassazione in esame variano, comunque, a seconda della situazione concreta in cui i singoli Stati si trovano ad operare, tenuto conto soprattutto dei particolari rapporti intercorrenti tra gli stessi.
Non sarebbe possibile, in tal modo, assumere un atteggiamento di sfavore nei confronti di un paese che riesca ad esportare più degli altri, in quanto, così facendo, si verrebbe a ridurre la produzione di taluni beni che potrebbero rivelarsi addirittura necessari allo sviluppo dell’intera comunità.
Il criterio della tassazione nel paese di destinazione, finora seguito in ambito comunitario, sarà abbandonato, a favore del criterio della tassazione nel paese di origine (v.), quando verrà definitivamente attuata la prevista armonizzazione fiscale (v.).