TAC

TAC [Totali Ammissibili di Cattura] artt. 3 e 32 Trattato CE; Regolamento CEE 25 gennaio 1983, n. 70/83; Regolamento CEE 20 dicembre 1992, n. 3760/92

Nell’ambito della politica della pesca (v.) è il limite di cattura per ciascun tipo di pesce fissato annualmente dal Consiglio europeo.
I totali ammissibili di cattura vengono successivamente ripartiti fra gli Stati membri secondo il principio di una distribuzione uguale delle risorse e tenuto conto del grado di dipendenza economica delle diverse popolazioni comunitarie dalla pesca.
Ogni Stato membro ha poi il compito di amministrare la propria quota, attraverso un regime di licenza da distribuire fra i propri pescatori.