Synergy

Synergy Decisione 14 dicembre 1998, n. 23/1999/CE
[internet:http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs_synergy_en.html]

Programma comunitario volto a promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell’energia, avviato per la prima volta nel 1997, prorogato poi per un anno e ora giunto alla sua seconda fase (Synergy 2).
Valido per il periodo 1998-2002, il programma mira a fornire assistenza ai paesi terzi per l’elaborazione e l’attuazione di politiche energetiche e a promuovere la cooperazione industriale nel settore energetico tra la Comunità e i paesi terzi.
Per il raggiungimento di questi obiettivi, la Comunità partecipa al finanziamento delle azioni riguardanti:
— l’attività di consulenza nei paesi terzi per promuovere l’efficienza energetica, il sostegno di attività volte all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, all’integrazione energetica regionale e all’attuazione uniforme dei programmi comunitari (v.) in campo energetico;
— l’incremento della competitività delle aziende operanti nel settore energetico dei paesi quali l’America Latina e l’Asia, attraverso l’incoraggiamento degli investimenti europei nelle industrie di settore e l’attività di consulenza per una migliore organizzazione delle aziende;
— il rafforzamento del dialogo in materia di politica energetica tra gli Stati firmatari del Trattato sulla >Carta europea dell’energia (v.), in particolare attraverso l’organizzazione di seminari e conferenze interministeriali cui partecipano produttori e consumatori;
— il sostegno alle attività riguardanti la protezione dell’ambiente, anche nell’ambito delle politiche e nei piani energetici.
Possono partecipare al programma Synergy i progetti, diversi da quelli di ricerca, sviluppo e dimostrazione, presentati da persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi dell’Europa centrale e orientale (v. PECO), dei Nuovi Stati Indipendenti (ex Unione Sovietica), dei paesi terzi del Mediterraneo, dell’America Latina, dell’Asia e dell’Africa. La Commissione esamina le proposte, verifica che le attività in questione non siano già oggetto di finanziamenti nell’ambito di altri programmi comunitari e autorizza i finanziamenti, che sono di solito erogati sotto forma di sovvenzioni (v.).