Suffragio universale
Suffragio universale art. 190 Trattato CE
Principio in base al quale la facoltà di votare per l’elezione degli organi rappresentativi deve essere accordata a tutti i cittadini; l’ammissione al voto, dunque, non può essere subordinata a condizioni di carattere economico o culturale, né possono sussistere discriminazioni basate sul sesso.
Nell’ambito delle Comunità europee solo l’elezione del Parlamento europeo (v.) si svolge a suffragio universale diretto, assicurando in tal modo una più solida base di consenso popolare.
Principio in base al quale la facoltà di votare per l’elezione degli organi rappresentativi deve essere accordata a tutti i cittadini; l’ammissione al voto, dunque, non può essere subordinata a condizioni di carattere economico o culturale, né possono sussistere discriminazioni basate sul sesso.
Nell’ambito delle Comunità europee solo l’elezione del Parlamento europeo (v.) si svolge a suffragio universale diretto, assicurando in tal modo una più solida base di consenso popolare.