Strumenti finanziari
Strumenti finanziari artt. 159-162 Trattato CE; artt. 1 e 2 Regolamento CE 21 giugno, n. 1260/1999
Sono gli strumenti, soprattutto fondi, attraverso i quali la Comunità europea attua le proprie politiche e le proprie azioni per il perseguimento degli obiettivi di politica di coesione economica e sociale (v.).
Rientrano in questa categoria i fondi strutturali (v.), il Fondo di coesione (v.), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (v. FEOGA), la Banca europea per gli investimenti (v. BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (v. FEI) e i prestiti e le garanzie della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom).
Sono gli strumenti, soprattutto fondi, attraverso i quali la Comunità europea attua le proprie politiche e le proprie azioni per il perseguimento degli obiettivi di politica di coesione economica e sociale (v.).
Rientrano in questa categoria i fondi strutturali (v.), il Fondo di coesione (v.), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (v. FEOGA), la Banca europea per gli investimenti (v. BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (v. FEI) e i prestiti e le garanzie della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom).