Strategia di preadesione rafforzata

Strategia di preadesione rafforzata Regolamento CE 16 marzo 1998, n. 622/98; Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1266/1999; Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1267/1999; Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1268/1999

Si tratta della seconda fase della strategia di preadesione (v.) nei confronti dei paesi PECO (v.) inaugurata dall’Unione europea nel 1998, sulla base delle valutazioni presentate dalla Commissione europea nel rapporto Agenda 2000 (v.).
L’obiettivo principale della strategia di preadesione rafforzata consiste nel preparare in modo adeguato gli Stati candidati all’adesione (v.) all’Unione, a prescindere dal loro grado di preparazione attuale, tramite provvedimenti mirati a singole aree o comuni a tutte. Per far ciò si deve concedere priorità al recepimento dell’acquis communautaire (v.) attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa dei paesi candidati e l’adeguamento delle imprese alle norme comunitarie.
Gli elementi principali di questa strategia prevedono:
— uno strumento agricolo e di sviluppo rurale, la cui azione è rivolta alla modernizzazione delle strutture delle aziende agricole e il potenziamento delle strutture di trasformazione e di distribuzione (v. SAPARD);
— uno strumento strutturale che finanzia le infrastrutture di trasporto e ambientali (v. ISPA);
— il rafforzamento del programma PHARE (v.).
L’asse portante della strategia di adesione rafforzata è costituito però dai >partenariati per l’adesione (v.), che forniscono ai paesi candidati un quadro unico di riferimento dei mezzi messi a disposizione dalla Comunità per l’adesione e fissano impegni precisi da rispettare da parte dello Stato candidato.
Una ulteriore evoluzione della strategia di preadesione è stata delineata nel corso del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997. Le novità riguardano:
— l’istituzione di un dispositivo di inquadramento, cioè un numero di riunioni a livello di Ministri degli affari esteri, con la possibilità di riunioni ministeriali tecniche;
— l’avvio di negoziati di adesione propriamente detti;
— la predisposizione di relazioni periodiche della Commissione sui progressi compiuti da ogni candidato, in modo che il Consiglio possa, se del caso, decidere di ampliare o ridurre i negoziati propriamente detti ad altri candidati.