Stand still
Stand still art. 88 Trattato CE
Clausola presente in alcuni trattati internazionali che comporta per gli Stati un obbligo di non facere in attesa dell’applicazione dell’accordo o della stipula di convenzioni particolari da esso previste.
Il diritto comunitario prevede la clausola di stand still nell’ambito della disciplina relativa agli aiuti di Stato alle imprese (v.).
In base a tale disciplina lo Stato che intende introdurre nell’ordinamento nazionale un nuovo regime di aiuti o modificarne uno esistente deve notificare tale progetto alla Commissione. A seguito di tale notifica la Commissione può proporre delle osservazioni o delle modifiche al progetto presentato o, qualora ritenga che quest’ultimo sia incompatibile con il mercato unico (v.), avviare la procedura di soppressione dell’aiuto.
Prima della decisione finale della Commissione, lo Stato è tenuto a non erogare l’aiuto progettato (obbligo di stand still). Qualora lo Stato non rispetti tale obbligo è necessario distinguere due casi:
— la Commissione ha dichiarato l’aiuto compatibile. In questo caso se il giudice nazionale riscontra l’anticipata erogazione dell’aiuto, deve dichiararne obbligatoriamente l’illegittimità per violazione dell’art. 88, par. 3, anche se successivamente la Commissione ha approvato l’erogazione dell’aiuto;
— la Commissione ha dichiarato l’aiuto incompatibile: lo Stato che ha erogato l’aiuto è tenuto a recuperarlo.
Clausola presente in alcuni trattati internazionali che comporta per gli Stati un obbligo di non facere in attesa dell’applicazione dell’accordo o della stipula di convenzioni particolari da esso previste.
Il diritto comunitario prevede la clausola di stand still nell’ambito della disciplina relativa agli aiuti di Stato alle imprese (v.).
In base a tale disciplina lo Stato che intende introdurre nell’ordinamento nazionale un nuovo regime di aiuti o modificarne uno esistente deve notificare tale progetto alla Commissione. A seguito di tale notifica la Commissione può proporre delle osservazioni o delle modifiche al progetto presentato o, qualora ritenga che quest’ultimo sia incompatibile con il mercato unico (v.), avviare la procedura di soppressione dell’aiuto.
Prima della decisione finale della Commissione, lo Stato è tenuto a non erogare l’aiuto progettato (obbligo di stand still). Qualora lo Stato non rispetti tale obbligo è necessario distinguere due casi:
— la Commissione ha dichiarato l’aiuto compatibile. In questo caso se il giudice nazionale riscontra l’anticipata erogazione dell’aiuto, deve dichiararne obbligatoriamente l’illegittimità per violazione dell’art. 88, par. 3, anche se successivamente la Commissione ha approvato l’erogazione dell’aiuto;
— la Commissione ha dichiarato l’aiuto incompatibile: lo Stato che ha erogato l’aiuto è tenuto a recuperarlo.