Spazio giudiziario europeo
Spazio giudiziario europeo artt. 29-42 Trattato sull’Unione europea
Espressione utilizzata per indicare l’area in cui trovano uniforme applicazione i provvedimenti giudiziari emanati da uno Stato membro.
Il progetto, avviato per la prima volta nel 1977 dal Presidente francese Valéry Giscard d’Estaing, prevedeva che tra gli Stati membri della Comunità ci fosse una stretta collaborazione da parte delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie nelle politiche riguardanti l’immigrazione (v.), l’asilo (v.), la sicurezza dei cittadini etc.
Prima di allora la cooperazione giudiziaria era affidata all’operato del >Consiglio d’Europa (v.) ed alle iniziative dei Consigli europei (v.), in particolare del gruppo Trevi (v.), che si occupava soprattutto di lotta contro il terrorismo (v.) e di questioni di ordine pubblico.
Le enormi difficoltà incontrate nella realizzazione di uno spazio giudiziario europeo riguardavano soprattutto le differenze di tipo politico, costituzionale e legale esistenti tra gli Stati membri; solo a seguito alla realizzazione del mercato interno (v.) e del conseguente abbattimento delle barriere alla libera circolazione delle merci (v.), si è avvertita l’urgenza di instaurare ulteriori forme di cooperazione. Di qui la firma della Convenzione di Schengen (v.) nel 1985.
Con il Trattato di Maastricht si è cercato di ordinare e coordinare le varie attività di cooperazione giudiziaria, sino ad allora avviate, nel quadro delle disposizioni comunitarie, indicando le azioni comuni (v.) da intraprendere nell’ambito del terzo pilastro (v.). In particolare il trattato prevedeva che l’azione comune nel settore della cooperazione di polizia si realizzasse attraverso EUROPOL (v.).
Nuovo impulso è stato dato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.) con il Trattato di Amsterdam, che ha provveduto a definire meglio i contorni di tale azione e ha provveduto ad uno snellimento delle procedure decisionali.
Espressione utilizzata per indicare l’area in cui trovano uniforme applicazione i provvedimenti giudiziari emanati da uno Stato membro.
Il progetto, avviato per la prima volta nel 1977 dal Presidente francese Valéry Giscard d’Estaing, prevedeva che tra gli Stati membri della Comunità ci fosse una stretta collaborazione da parte delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie nelle politiche riguardanti l’immigrazione (v.), l’asilo (v.), la sicurezza dei cittadini etc.
Prima di allora la cooperazione giudiziaria era affidata all’operato del >Consiglio d’Europa (v.) ed alle iniziative dei Consigli europei (v.), in particolare del gruppo Trevi (v.), che si occupava soprattutto di lotta contro il terrorismo (v.) e di questioni di ordine pubblico.
Le enormi difficoltà incontrate nella realizzazione di uno spazio giudiziario europeo riguardavano soprattutto le differenze di tipo politico, costituzionale e legale esistenti tra gli Stati membri; solo a seguito alla realizzazione del mercato interno (v.) e del conseguente abbattimento delle barriere alla libera circolazione delle merci (v.), si è avvertita l’urgenza di instaurare ulteriori forme di cooperazione. Di qui la firma della Convenzione di Schengen (v.) nel 1985.
Con il Trattato di Maastricht si è cercato di ordinare e coordinare le varie attività di cooperazione giudiziaria, sino ad allora avviate, nel quadro delle disposizioni comunitarie, indicando le azioni comuni (v.) da intraprendere nell’ambito del terzo pilastro (v.). In particolare il trattato prevedeva che l’azione comune nel settore della cooperazione di polizia si realizzasse attraverso EUROPOL (v.).
Nuovo impulso è stato dato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.) con il Trattato di Amsterdam, che ha provveduto a definire meglio i contorni di tale azione e ha provveduto ad uno snellimento delle procedure decisionali.